Il compenso della guardia medica rientra tra i redditi autonomi

Pubblicato il 17 luglio 2020

L'attività di sostituto medico in continuità assistenziale, meglio nota come “guardia medica”, è tenuta all'apertura della partita Iva e all'emissione della fattura nei confronti dell'azienda sanitaria, nonché a dichiarare il compenso percepito tra i redditi di lavoro autonomo. L’attività svolta, infatti, richiede l’iscrizione all'albo professionale ed è riconducibile all'esercizio di una professione abituale.

È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 41/E del 15 luglio 2020.

Guardia medica, il quesito

Nel caso di specie, un contribuente ha chiesto quale sia la ritenuta d’acconto da applicare ai compensi erogati dalle Asl per lo svolgimento della sua attività professionale di sostituto medico in continuità assistenziale (guardia medica), dal momento che non riesce a individuare in quale categoria reddituale vadano inseriti i compensi percepiti.

Guardia medica, il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in linea generale, l'esercizio della professione medica, salvo quella effettuata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, rientra nella previsione normativa dell’art. 53, co. 1, del TUIR e, pertanto, il reddito da essa derivante, qualunque sia la prestazione effettuata, è inquadrabile come reddito di lavoro autonomo.

Infatti, la tipologia di rapporto che si instaura tra l'azienda e il medico sostituto, che deve essere iscritto all'albo professionale, dal punto di vista fiscale è inquadrabile quale rapporto di lavoro autonomo.

Nel caso in esame, inoltre, tenuto conto che l'iscrizione all'albo professionale costituisce il titolo necessario per poter svolgere l'attività di sostituto medico in continuità assistenziale, l’Agenzia delle Entrate ritiene che tale attività sia riconducibile all'esercizio di un'attività professionale abituale. Di conseguenza, la guardia medica sarà obbligata all'apertura della partita IVA e all'emissione della fattura nei confronti dell'azienda sanitaria, nonché a dichiarare il compenso percepito tra i redditi di lavoro autonomo.

Il contribuente, infine, qualora ricorrano le condizioni, potrà fruire del regime forfetario che prevede l'applicazione di una imposta unica sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap, ed esclude la rivalsa dell'IVA nei confronti dei committenti.

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