Il compenso per la redazione della domanda di concordato è prededucibile

Pubblicato il 29 aprile 2013 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8533 dell’8 aprile 2013, cassando un provvedimento emesso dal Tribunale di Milano, sancisce che il credito maturato dal professionista per l’esercizio dell’attività svolta in relazione alla presentazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, nonché per la congiunta domanda di transazione fiscale, non ha natura puramente privilegiata, essendo qualificabile come un credito prededucibile, in quanto funzionale all’ammissione alla procedura.

Alla luce delle modifiche normative che hanno riscritto l’articolo 182-quater della legge fallimentare, la Corte elimina così la limitazione alla prededuzione prevista dalle precedenti formulazioni di legge.

Il credito del professionista attestatore è ora equiparato a quello di tutti gli altri professionisti che assistono il debitore nella redazione della domanda di concordato e, di conseguenza, sottoposto alla regola comune di cui all’articolo 11 della legge fallimentare.

Per la Corte, ovviamente, tale soluzione è valida per tutti i crediti professionali sorti prima dell’iscrizione della domanda di concordato nel Registro delle imprese; mentre, i crediti professionali successivi - che in virtù dell’articolo 184 della legge fallimentare non sono soggetti agli effetti della procedura - dovranno essere pagati integralmente nel concordato secondo le modalità fissate nel contratto. Ne deriva, pertanto, che tali crediti dovranno essere espressamente indicati nel piano e nella relativa proposta per dar modo ai creditori di valutare adeguatamente la loro incidenza sulla fattibilità e sulla convenienza della procedura di concordato.
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