Il Comune responsabile dei messi notificatori negligenti risarcisce il Fisco

Pubblicato il 29 gennaio 2010 Con sentenza n. 1627 del 27 gennaio 2010, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno deliberato che nel caso i messi notificatori abbiano mancato di notificare un avviso di accertamento nei tempi di legge il Comune, essendo responsabile dell’attività degli stessi, è tenuto a risarcire l’agenzia delle Entrate. Quanto all’entità del risarcimento esso sarà commisurato alla pretesa erariale a meno della dimostrazione da parte del Comune dell'infondatezza della pretesa fiscale, ovvero della ricorrenza di impedimenti insuperabili ad un esercizio utile della stessa.

La responsabilità diretta del Comune è così spiegata dalla Corte: “in tema di notifica degli avvisi di accertamento tributario, qualora l'Amministrazione finanziaria ... faccia richiesta al comune di provvedere all'incombente a mezzo di messi comunali, si instaura, tra amministrazione ed ente locale, un rapporto di preposizione gestoria che deve essere qualificato come mandato «ex lege», la cui violazione costituisce, se del caso, fonte di responsabilità esclusiva a carico del comune, non essendo ravvisabile l'instaurazione di un rapporto di servizio diretto tra l'amministrazione finanziaria e i messi comunali, che operano alle esclusive dipendenze dell'ente territoriale”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondo di Tesoreria: regole di computo e decorrenza degli obblighi

26/02/2026

Bonus giovani, donne e ZES Unica Mezzogiorno: c'è la proroga selettiva

26/02/2026

Rottamazione-quinquies: c’è tempo fino al 30 aprile per aderire

26/02/2026

Rottamazione-quinquies: domanda online entro il 30 aprile 2026

26/02/2026

Proroga APE sociale, aumento maggiorazione e stop a opzione donna: le istruzioni Inps

26/02/2026

Fondo di Tesoreria: dal criterio statico alla verifica annuale

26/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy