Il diritto alla riservatezza può essere limitato solo in presenza di un interesse effettivo e attuale

Pubblicato il 02 luglio 2013 Con la sentenza n. 16111 depositata il 1° luglio 2013, la Corte di cassazione, Terza sezione civile, ha confermato la decisione con cui i giudici di appello avevano condannato un giornale a risarcire un ex brigatista per lesione della riservatezza e del diritto all'oblio in considerazione di due pubblicazioni relative al ritrovamento di un arsenale di armi nella zona, pubblicazioni a cui erano state collegate foto e dati dell'uomo, relative agli "anni di piombo".

I giudici di legittimità hanno, in particolare, sottolineato che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali siano pubblicamente dimenticate, trova limite nel diritto di cronaca “solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione”, solamente quando, cioè, i fatti recentemente accaduti trovino diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovino l'attualità; in caso diverso, tuttavia, il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni si risolve – come nella specie - in un'illecita lesione del diritto alla riservatezza e va, pertanto, risarcito.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Personale domestico - Ipotesi di accordo del 28/10/2025

05/11/2025

Metalmeccanica pmi Confimi. Rinnovo economico

05/11/2025

Ccnl lavoro domestico. Rinnovo

05/11/2025

Debiti Inps e Inail: come funziona la nuova rateazione fino a sessanta rate

05/11/2025

Quota 100 e divieto di cumulo. Consulta: censure inammissibili

05/11/2025

CPB e ravvedimento speciale: chiarimenti sui termini per i soggetti non solari

05/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy