Il notaio, svolgendo attività di carattere pubblico, non è soggetto alla direttiva qualifiche

Pubblicato il 19 settembre 2010
L'Avvocato generale Ue della Corte di giustizia ha depositato le proprie conclusioni sulla causa C-52/08 in ordine alla contestata violazione, da parte del Portogallo, della direttiva 2005/36/CEE, relativa al riconoscimento dei diplomi che sanzionano formazioni professionali per non aver assunto i provvedimenti necessari per renderla applicabile alla professione notarile in detto paese. 

Secondo l'Avvocato, Cruz Villalón, il notariato portoghese, mediante l’autenticazione, eserciterebbe direttamente e specificamente un’attività di carattere pubblico, in quanto, mediante tale operazione, conferirebbe ai singoli in via preliminare l’autorizzazione ad esercitare un proprio diritto che, altrimenti, dovrebbe essere reclamato caso per caso. Proprio in considerazione di questa partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri, il notaio non sarebbe soggetto alle norme sul diritto di stabilimento del Trattato Ue e alla direttiva 2005/36 sul riconoscimento delle qualifiche professionali. 

 In ogni caso - continua l'Avvocato- “la constatazione del fatto che un’attività risulta partecipare all’esercizio dei pubblici poteri” implica sempre “la realizzazione di un controllo di proporzionalità alla luce degli articoli 43 e 45, primo comma, CE”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Laterizi industria. Rinnovo

07/11/2025

Agevolazioni contributive: aggiornata la dichiarazione “de minimis”

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

Pignoramento esattoriale: obblighi della banca sul saldo maturato

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Amministratori di condominio Saci Anaci. Indennità di vacanza contrattuale e Welfare

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy