Il principio del “favor rei” in materia di sanzioni tributarie

Pubblicato il 25 gennaio 2013 Con la sentenza n. 1656 depositata il 24 gennaio 2013, la Corte di cassazione ha ribadito, nell’ambito di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni tributarie, l’operatività del principio del favor rei ai sensi del quale, da una parte, non si può essere assoggettati a sanzioni per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisce violazione punibile; dall’altra, è sempre la legge più favorevole al contribuente a dover essere applicata quando la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori prevedano sanzioni di diversa entità.

Detto principio – ricorda la Corte di legittimità – è subentrato a seguito dell’abrogazione del criterio dell’ultrattività delle disposizioni sanzionatorie, e può essere applicato anche dal giudice, d’ufficio, e in ogni stato e grado del giudizio; ciò, “a condizione che via sia un procedimento ancora in corso e che il provvedimento impugnato non sia definitivo”.

Il caso esaminato dalla Suprema corte riguardava l’individuazione delle sanzioni da applicare ad una banca che non aveva versato, in favore di molti dipendenti, degli acconti di sua competenza in funzione del ruolo ricoperto di sostituto d'imposta.
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