Il professionista deve esplicitare le difficoltà operative incontrate

Pubblicato il 05 agosto 2011 Con sentenza n. 17004 del 4 agosto 2011, la Sesta sezione civile della Cassazione ha confermato la sanzione disciplinare dell'ammonimento irrogata nei confronti di un geometra per la scarsa attenzione prestata nell'espletamento dell'incarico conferitogli da un cliente, non avendo esplicitato le difficoltà operative incontrate nella predisposizione degli elaborati grafici per i quali aveva ricevuto mandato.

Nel testo della decisione, la Corte di legittimità prende spunto dalle previsioni contenute nel codice deontologico forense, considerate quali “fonte meramente integrativa dei precetti normativi” che “possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività”.

Così, a fronte della doglianza del professionista - secondo cui la decisione era illegittima in quanto non specificava la norma deontologica violata - la Corte ha spiegato che “al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa nell'ambito del procedimento disciplinare è necessario che all'incolpato sia contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il “nomen juris” o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo libero il giudice disciplinare di individuare l'esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali richiamanti il dovere di astensione da contegni lesivi del decoro e della dignità professionale, quanto in diverse norme deontologiche”.
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