Il recupero del maggior credito della Cassa si prescrive dopo 10 anni dalla comunicazione obbligatoria

Pubblicato il 15 marzo 2012 I contributi, i relativi accessori ed i crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa nazionale forense sono sottoposti ad un distinto regime di prescrizione a seconda che la comunicazione obbligatoria di cui agli articoli 17 e 23 della Legge n. 576/1980, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero; solo nel primo caso deve ritenersi escluso il decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, “in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione”.

E’ quanto spiegato dalla Sezione tributaria della Corte di cassazione nel testo della decisione n. 4107 del 14 marzo 2012, con cui è stato espressamente sancito come il recupero dei maggiori crediti vantati nei confronti degli iscritti alla Cassa debba avvenire entro dieci anni dalla data d'invio della comunicazione obbligatoria e non, per contro, dal giorno in cui l’istituto previdenziale creditore viene a conoscenza della parte di reddito non dichiarato.
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