Il redditometro si fa valere

Pubblicato il 07 gennaio 2008

La corte di Cassazione, con la sentenza n. 25386/2007, ha ritenuto pienamente legittimo il ricorso senza spiegazioni all’accertamento induttivo, in presenza di beni che possono dimostrare con certezza la capacità contributiva del contribuente. L’articolo 38, comma 4, del Dpr 600/73 esige, infatti, che con riguardo all’esistenza del maggior reddito imponibile e in presenza di tali dati richiede “l’individuazione dell’entità del reddito con parametri indiziari secondo i comuni canoni di regolarità causale”. I giudici hanno perciò ribadito che, in presenza di dati certi e incontestati, l’Amministrazione finanziaria resta dispensata da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti indicativi di capacità contributiva e posti alla base della pretesa tributaria, gravando sul contribuente l’onere di dimostrare che le somme presunte sulla base del redditometro siano errate. La sentenza, pur se ben motivata, presenta alcuni aspetti non del tutto condivisibili.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Organo di revisione dell’ente e collaborazione con Corte dei Conti

24/10/2025

Pensione anticipata: i contributi figurativi contano con la riforma Fornero

24/10/2025

Dogane: nuove semplificazioni per la reintroduzione in franchigia

24/10/2025

Prima casa: ammesso il sequestro preventivo per reati tributari

24/10/2025

Rimborsi chilometrici dei professionisti: novità dal 2025

24/10/2025

Correzione del Modello 730: come e quando usare il 730 integrativo o Redditi PF

24/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy