Il redditometro si fa valere

Pubblicato il 07 gennaio 2008

La corte di Cassazione, con la sentenza n. 25386/2007, ha ritenuto pienamente legittimo il ricorso senza spiegazioni all’accertamento induttivo, in presenza di beni che possono dimostrare con certezza la capacità contributiva del contribuente. L’articolo 38, comma 4, del Dpr 600/73 esige, infatti, che con riguardo all’esistenza del maggior reddito imponibile e in presenza di tali dati richiede “l’individuazione dell’entità del reddito con parametri indiziari secondo i comuni canoni di regolarità causale”. I giudici hanno perciò ribadito che, in presenza di dati certi e incontestati, l’Amministrazione finanziaria resta dispensata da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti indicativi di capacità contributiva e posti alla base della pretesa tributaria, gravando sul contribuente l’onere di dimostrare che le somme presunte sulla base del redditometro siano errate. La sentenza, pur se ben motivata, presenta alcuni aspetti non del tutto condivisibili.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Codice di condotta influencer: cosa cambia con la delibera AGCOM

18/03/2026

Alitalia-ITA, Garante privacy: illecito il passaggio dei dati dei dipendenti

18/03/2026

Consulenti del lavoro: guida alla rottamazione quinquies 2026

18/03/2026

Comunicazione del medico competente all’INAIL entro il 31 marzo

18/03/2026

ISA 2025: manutenzione annuale e novità sul Concordato preventivo biennale

18/03/2026

Il Fondo di Tesoreria INPS

18/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy