Il settimo giorno lavorativo dei turnisti può non essere compensato con danaro

Pubblicato il 14 giugno 2010 Con sentenza 13674 del 2010, la Sezione lavoro della Cassazione ha chiarito che se c’è la contropartita in riposi compensativi e trattamenti migliorativi, la maggior gravosità della prestazione lavorativa dei turnisti, a causa dello spostamento del giorno di riposo settimanale, non dà diritto ad un maggiore compenso rispetto a quello già corrisposto.

È compito del giudice accertare, ancorché non sia avanzata specifica eccezione, se i compensi corrisposti previsti dal contratto collettivo ricomprendano la gravosità della prestazione oltre il sesto giorno lavorativo. Il vantaggio, spiega la Corte, del trattamento differenziato verso i turnisti può non essere economico; può, bensì, essere compensato con la concessione di un altro giorno di riposo consecutivo o precedente a quello normalmente fruito (in un mese due giorni consecutivi liberi).
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