Il termine per la richiesta della Cig in deroga è ordinatorio e non perentorio

Pubblicato il 07 agosto 2010

L’Ance ha chiesto precisazioni al ministero del Lavoro in ordine al termine di 20 giorni fissato per la presentazione delle richieste d’intervento della cassa integrazione in deroga.

La risposta del Ministero, contenuta nella nota protocollo n. 18418/2010, è la seguente: il termine di 20 giorni previsto dall'articolo 7-ter, comma 2 della legge n. 33/2009 per la presentazione delle richieste di cassa integrazione in deroga è ordinatorio e non perentorio. La legge, infatti, non ricollega ad esso alcun effetto sanzionatorio o di decadenza. La funzione reale è quella di sollecitare l'impresa a proporre tempestivamente la domanda del beneficio dell'integrazione salariale. Dunque, non vi è decadenza dalla misura di sostegno al reddito se la richiesta non rispetta i termini di legge.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno sociale cittadini extra UE: solo con permesso di soggiorno di lungo periodo

06/03/2026

Recupero ICI-ENC: aggiornato il modulo REC25 per la dichiarazione

06/03/2026

IVA alberghi: servizi accessori fuori dall’aliquota ridotta

06/03/2026

MUD 2026: nuovo modello aggiornato in GU. Invio entro il 3 luglio

06/03/2026

Rottamazione-quater: pagamenti entro il 9 marzo 2026

06/03/2026

Concordato preventivo biennale: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

06/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy