Il termine per la richiesta della Cig in deroga è ordinatorio e non perentorio

Pubblicato il 07 agosto 2010

L’Ance ha chiesto precisazioni al ministero del Lavoro in ordine al termine di 20 giorni fissato per la presentazione delle richieste d’intervento della cassa integrazione in deroga.

La risposta del Ministero, contenuta nella nota protocollo n. 18418/2010, è la seguente: il termine di 20 giorni previsto dall'articolo 7-ter, comma 2 della legge n. 33/2009 per la presentazione delle richieste di cassa integrazione in deroga è ordinatorio e non perentorio. La legge, infatti, non ricollega ad esso alcun effetto sanzionatorio o di decadenza. La funzione reale è quella di sollecitare l'impresa a proporre tempestivamente la domanda del beneficio dell'integrazione salariale. Dunque, non vi è decadenza dalla misura di sostegno al reddito se la richiesta non rispetta i termini di legge.

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