Illegittimo il diniego all'iscrizione dell'Abogado nell'albo dei legali comunitari

Pubblicato il 24 dicembre 2011 Poiché gli ordini professionali non possono derogare a quanto previsto dalle norme comunitarie e in particolare dalle Direttive 98/5/Ce e 5/36/Ce, in merito al sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali, è da considerare illegittimo qualsiasi contrasto frapposto, al di fuori delle previsioni previste dalla normativa comunitaria medesima, “al riconoscimento, nello Stato di appartenenza, del titolo professionale ottenuto dal soggetto interessato in altro Stato membro in base all'omologazione del diploma di laurea già conseguito nello Stato di appartenenza, se tale omologazione si fondi – così come l'omologazione alla licencia en derecho spagnola della laurea in giurisprudenza conseguita in altro Stato membro – su di un ulteriore percorso formativo (frequenza di corsi universitari e superamento di esami complementari) nel Paese omologante”.

Sulla scorta di tale assunto, le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con sentenza n. 28340 depositata lo scorso 22 dicembre 2011, hanno accolto il ricorso presentato da un uomo palermitano munito del titolo di Abogado spagnolo a cui era stata negata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati del posto l'iscrizione nella Sezione speciale del locale Albo professionale riservata agli Avvocati comunitari stabiliti.
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