Imprese tra energia rinnovabile e Cpb: scadenze e proroghe

Pubblicato il 30 settembre 2025

Le imprese italiane hanno due strumenti di particolare rilievo per sostenere la propria attività: da un lato, le agevolazioni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, che rientrano nel PNRR e nel piano europeo REPowerEU, volte a favorire investimenti sostenibili e a rafforzare l’autonomia energetica; dall’altro, il concordato preventivo biennale (Cpb), che consente di stabilire preventivamente con l’Amministrazione finanziaria il reddito imponibile, offrendo al contempo margini di flessibilità grazie alla possibilità di aderire o revocare l’adesione entro termini definiti.

Entrambe le misure, pur operando in ambiti diversi – la transizione ecologica e la gestione fiscale – si inseriscono in un contesto di sostegno concreto alle PMI, fornendo strumenti normativi e finanziari per affrontare con maggiore sicurezza le sfide legate alla competitività, alla sostenibilità e alla pianificazione economica.

Strumento agevolativo per Pmi per produzione di energia rinnovabile: slitta a novembre 2025

Con il decreto direttoriale del 29 settembre 2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy allunga il termine per inviare le richieste di contributo destinate all’autoproduzione di energia rinnovabile nelle PMI: la scadenza, inizialmente fissata alle ore 12:00 del 30 settembre, è ora posticipata alle ore 12:00 del 10 novembre 2025.

Per le domande presentate da imprese di media dimensione a partire dal 2 ottobre 2025, si applicano inoltre le regole stabilite dal decreto del 18 giugno 2025, relative all’obbligo di sottoscrivere polizze assicurative contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofici.

La scelta di estendere la finestra temporale deriva dal fatto che, alla scadenza originaria, le richieste presentate non raggiungevano l’intero ammontare delle risorse stanziate. Una quota consistente dei fondi disponibili sarebbe rimasta inutilizzata, rendendo quindi necessaria la proroga per consentire a un numero maggiore di imprese di accedere al sostegno.

Il decreto MIMIT del 30 giugno 2025, in attuazione dell’art. 9 del decreto del 13 novembre 2024, ha definito le modalità operative del nuovo sportello agevolativo.
Lo strumento si basa su una procedura valutativa a graduatoria e mira a sostenere le PMI che intendono realizzare programmi di investimento per la produzione autonoma di energia elettrica.

Gli interventi riguardano principalmente l’installazione di:

Niente proroga per aderire o revocare l’adesione al concordato preventivo biennale

Il 30 settembre 2025 scade il termine per annullare l’adesione al concordato preventivo biennale (Cpb) per i periodi d’imposta 2025 e 2026. La revoca va comunicata entro il 30 settembre inviando il frontespizio del modello Redditi 2025 con il codice “2” nella casella “Comunicazione Cpb”.

La rinuncia al patto non preclude, se ricorrono i requisiti previsti dalla normativa, la possibilità di aderire al Cpb nel successivo biennio 2026-2027. In base al principio generale secondo cui vale l’ultima dichiarazione presentata nei termini ordinari, è ammesso anche revocare una precedente revoca trasmettendo un nuovo modello con la scelta definitiva di aderire.

Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha chiarito che non sono previste proroghe per il concordato biennale: la scadenza rimane confermata e non subirà modifiche.

Secondo Leo, una valutazione concreta sull’efficacia dello strumento potrà essere fatta soltanto una volta conclusi i termini di adesione.

Le dichiarazioni sono state rilasciate dal viceministro a margine del roadshow nazionale “Patti chiari, per imprese forti”, organizzato da Confindustria insieme al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate, evento che si è chiuso il 29 settembre a Milano, presso l’auditorium di Assolombarda.

La chiusura delle procedure per il Cpb

A differenza dell’anno passato, per l’annualità 2025-2026 è stato introdotto un meccanismo che consente di revocare direttamente l’adesione entro la scadenza del 30 settembre 2025. In un primo momento, il provvedimento n. 172928/2025 del 9 aprile non aveva chiarito le modalità operative per manifestare la revoca dopo l’adesione.

Successivamente, con il provvedimento n. 195422/2025 del 24 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la revoca può avvenire inviando telematicamente il modello Cpb in forma autonoma insieme al frontespizio del modello Redditi 2025 entro i termini stabiliti. Nel frontespizio va riportato il codice “2 – Revoca” nella casella dedicata, oltre ai campi “Codice ISA”, “Codice attività” e “Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)”.

Il modello Redditi 2025 deve contenere soltanto i dati anagrafici, le informazioni sul soggetto firmatario e quelle relative all’invio telematico, mentre eventuali ulteriori compilazioni saranno ignorate. Si ricorda inoltre che, sia per adesioni sia per revoche, sono valide solo le comunicazioni inviate entro il 30 settembre 2025, termine prorogato rispetto al 31 luglio dal decreto correttivo al dlgs 13/2024.

Adesione dell’ultimo minuto al Cpb

Gli indecisi hanno tempo fino alla 24.00 del 30 settembre 2025 per comunicare la volontà di aderire al patto fiscale.

La scelta può essere espressa contestualmente all’invio congiunto della dichiarazione dei redditi e del modello ISA, oppure separatamente tramite il solo frontespizio del modello Redditi. In questo caso, nella casella “Comunicazione Cpb” deve essere indicato il codice “1 – Adesione”.

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