In caso di morte del domiciliatario, notifica dell'avviso di udienza presso la cancelleria

Pubblicato il 28 giugno 2011 Le Sezioni unite di Cassazione, con sentenza n. 13908 del 24 giugno 2011, si sono pronunciate con riferimento ad una vicenda in cui era deceduto il domiciliatario romano di un ricorrente per cassazione; la questione che si poneva era relativa alla notificazione dell'avviso di udienza di discussione del giudizio di legittimità dopo che era stata accertata la morte del legale.  

Per il massimo collegio di legittimità, in particolare, la morte del domiciliatario del ricorrente determina, ai sensi dell'articolo 141, quarto comma, c.p.c., l'inefficacia dell'elezione di domicilio, con la conseguenza che l'avviso di udienza va notificato presso la cancelleria della Corte di cassazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 366 c.p.c., “essendo il diritto del difensore non domiciliatario in Roma, di essere informato della data fissata per la discussione del ricorso, adeguatamente salvaguardato – nel contemperamento, operato dal legislatore, dei diversi interessi delle parti e delle esigenze dell'ufficio – dalla possibilità dello stesso difensore di chiedere che l'avviso gli sia inviato in copia mediante lettera raccomandata, a norma dell'articolo 135 disp. att. al c.p.c.”.
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