INAIL e sorveglianza sanitaria eccezionale

Pubblicato il 23 settembre 2020

L’art. 83, comma 1, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 i datori di lavoro dovranno assicurare, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, la sorveglianza sanitaria eccezionale ai cosiddetti lavoratori fragili cioè quei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio.

Con decreto ministeriale 23 luglio 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze determina, all’art. 1, la tariffa delle prestazioni rese dall’ Inail ai fini della sorveglianza sanitaria eccezionale, rivolta ai lavoratori con maggior rischio di esposizione al contagio.

L’importo unitario per singola prestazione effettuata è stabilito in euro 50,85 e sarà versata dai datori di lavoro richiedenti l’effettuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPS: nasce DOT, assistente virtuale basato su IA

16/06/2025

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: cosa cambia dal 2025

16/06/2025

Reati tributari: tenuità del fatto se il debito fiscale è quasi estinto

16/06/2025

Ferie 2023 non godute: adempimenti e scadenze

16/06/2025

Fermo pesca 2024: c'è tempo fino al 4 luglio

16/06/2025

Cassazione: responsabilità 231 anche per le srl unipersonali

16/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy