Impugnazione inammissibile, niente compenso al legale del gratuito patrocinio

Pubblicato il 31 gennaio 2018

Nel caso di inammissibilità prevedibile

La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 106 del DPR n. 115/2002, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, sollevate dalla Corte d’appello di Salerno, in riferimento agli articoli 3, secondo comma, 24, secondo e terzo comma, e 36 della Costituzione.

La disposizione in oggetto era stata censurata nella parte in cui prevede che il compenso al difensore di parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non venga liquidato quando l’impugnazione venga dichiarata inammissibile, senza permettere alcuna distinzione in merito alla causa d’inammissibilità.

Con la sentenza n. 16 depositata il 30 gennaio 2018, la Corte costituzionale ha spiegato che la disposizione in oggetto non limita in maniera irragionevole il diritto di difesa, sollecitando, per contro, “una particolare attenzione in capo al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato”.

Così, la mancata liquidazione del compenso, se le impugnazioni della parte siano dichiarate inammissibili, si giustifica per le ipotesi in cui la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione risulti ex ante prevedibile, “proprio perché, altrimenti, i costi di attività difensive superflue sarebbero a carico della collettività”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy