Incarico giudiziario, il Consiglio di stato non può entrare nel merito

Pubblicato il 06 ottobre 2015

Secondo le Sezioni unite civili di Cassazione - sentenza n. 19787 depositata il 5 ottobre 2015 – in presenza di concorso bandito dal Csm per l’attribuzione di un incarico giudiziario, travalica i limiti esterni della giurisdizione il Consiglio di stato che, adito in grado di appello avverso una pronuncia di primo grado avente ad oggetto la legittimità o no, della delibera del Csm e quindi nell’esercizio dell’ordinaria cognizione di legittimità, operi direttamente una valutazione di merito del contenuto della delibera stessa e ne apprezzi la ragionevolezza, così sovrapponendosi all’esercizio della discrezionalità del Csm.

Nella medesima decisione, la Suprema corte ha, altresì, precisato come, in presenza di duplice impugnativa dello stesso atto amministrativo sia con ricorso per ottemperanza sia con ordinario ricorso in sede di legittimità, non sussiste, per contro, eccesso di potere giurisdizionale nel caso in cui il Consiglio di Stato, dopo essersi pronunciato, rigettandolo, sul ricorso per ottemperanza, si pronunci nuovamente in sede di appello avverso la sentenza di primo grado del Tar che abbia deciso il ricorso ordinario.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di ricerca e incarichi post-doc: contributi INPS e Uniemens

12/09/2025

CGUE: tutela antidiscriminatoria estesa ai lavoratori caregiver

12/09/2025

Contributi minimi avvocati: avvisi pagoPA e modelli F24 - quarta rata

12/09/2025

Riforma commercialisti 2025: tutte le novità approvate dal Governo

12/09/2025

Bonus psicologo 2025: al via le domande dal 15 settembre

12/09/2025

Prima casa, vendita entro 2 anni. Quando l’utilizzo del credito?

12/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy