Incentivi contributivi per chi assume con contratto di apprendistato: la mappa

Pubblicato il 02 aprile 2025

Il contratto di apprendistato è già di per sé un contratto caratterizzato da un regime agevolato di contribuzione per il datore di lavoro. Questo regime strutturale di "sottocontribuzione" ha fatto sì che, negli anni, i contratti di apprendistato venissero generalmente esclusi dal novero dei rapporti di lavoro tipicamente agevolati dagli incentivi alle assunzioni.

Tuttavia, vi sono alcune eccezioni specifiche in cui il legislatore ha previsto l’estensione degli incentivi contributivi anche alle assunzioni di apprendisti, in particolare quando i soggetti assunti rientrano in categorie protette o vulnerabili, oppure fanno parte di specifici programmi di inclusione sociale o reinserimento lavorativo.

Vediamo quindi, nel dettaglio, quali sono gli incentivi contributivi fruibili anche in caso di contratto di apprendistato.

Beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI)

Con l’introduzione dell’Assegno di Inclusione (ADI), che ha sostituito il Reddito di cittadinanza, il legislatore ha previsto un incentivo contributivo per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari di questa misura (articolo 10 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, cd. decreto Lavoro).

L’incentivo si applica alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2024 effettuate anche con contratto di apprendistato, purché il lavoratore, assunto con qualifica non dirigenziale, sia percettore dell’ADI al momento dell’assunzione e che l'offerta di lavoro sia stata registrata nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

L’agevolazione consiste in uno sgravio totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi INAIL) a carico del datore di lavoro privato, fino a un massimo di 8.000 euro annui, riparametrati su base mensile (666,66 euro mensili), per la durata massima di 12 mesi.

Il massimale dell’agevolazione è proporzionalmente ridotto se il rapporto di lavoro è a tempo parziale.

L’esonero contributivo è soggetto al regime “de minimis”.

Oltre alla portata economica interessante, l’incentivo è cumulabile con quello previsto per l’assunzione di lavoratori disabili, nel limite del 100% dei costi salariali. Non è invece compatibile con altri esoneri contributivi, come ad esempio quello giovanile under 30.

Per accedere al beneficio, i datori di lavoro devono trasmettere all'INPS domanda di ammissione all’esonero, funzionale all’autorizzazione alla fruizione del beneficio. La domanda va inviata utilizzando il modulo di istanza online “Esonero SFL-ADI”.

La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio in Uniemens.

Beneficiari del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)

Il SFL è una misura attiva introdotta per coinvolgere soggetti in percorsi di formazione, riqualificazione e accompagnamento al lavoro.

Anche in questo caso, il legislatore ha previsto l’esonero totale della contribuzione previdenziale a carico ditta per il datore di lavoro che assume i beneficiari di SFL con contratto di apprendistato, secondo le stesse modalità e nella stessa misura prevista per le assunzioni di beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) (articolo 12, comma 10 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, cd. decreto Lavoro).

Detenuti e internati

Può beneficiare di uno sgravio contributivo  il datore di lavoro privato che assume, con contratto di apprendistato, detenuti o internati negli istituti penitenziari.

Le cooperative sociali possono fruire dello sgravio contributivo per attività svolte anche al di fuori dell’istituto penitenziario.

Al datore di lavoro spetta uno sgravio del 95% della contribuzione complessivamente dovuta sia a carico del datore di lavoro sia a carico del lavoratore, calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore, al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.

L'agevolazione si applica anche sul contributo aggiuntivo IVS, ma non sui contributi destinati alla formazione continua (0,30%).

Il beneficio spetta per tutta la durata del rapporto e fintanto che i lavoratori si trovano nella condizione di detenuti e internati e può essere prolungato nel tempo anche dopo la cessazione dello stato detentivo: per 18 mesi se il lavoratore era in semilibertà o in lavoro esterno, per 24 mesi se era in regime di detenzione ordinaria.

L’applicazione dell’incentivo richiede la stipula di una convenzione con l’amministrazione penitenziaria.

Lavoratori in CIGS con assegno di ricollocazione

Un’ulteriore possibilità, spesso poco conosciuta, è quella dell’incentivo per i datori di lavoro privati, che assumono lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) che fruiscono dell’assegno di ricollocazione (AdR CIGS).

Anche in questo caso, il contratto di apprendistato rientra tra i rapporti di lavoro quelli ammessi allo sgravio.

L’agevolazione consiste in un esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un tetto massimo annuale di circa 4.030 euro (aggiornato annualmente secondo ISTAT).

La durata dell’incentivo varia a seconda del tipo di contratto ed è pari a 18 mesi per contratti a tempo indeterminato.

Non è cumulabile con altri esoneri contributivi, ma è compatibile con incentivi di tipo economico.

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