giudica indeducibili dal reddito d’impresa gli accantonamenti annuali dell’indennità suppletiva di clientela da corrispondere agli agenti (sentenza 24973 del 2006). Si tratta di somme versate in aggiunta all’indennità di risoluzione del rapporto, disciplinata dall’articolo 1751 del Codice civile nonché dagli accordi economici collettivi. L’indennità suppletiva di clientela è dovuta nei soli casi di rapporti di agenzia a tempo indeterminato, sciolti per iniziativa della casa mandante per circostanza non imputabile all’agente, o anche in caso di dimissioni dell’agente per età, invalidità permanente o per il conseguimento della pensione di vecchiaia. In virtù degli obblighi derivanti dal Codice civile e dagli accordi collettivi, ma pure nel rispetto di quanto prescritto nel Principio contabile n. 19, le imprese sono tenute ad accantonare, ogni anno, una quota che alimenta il relativo fondo.
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