L’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo, misura di sostegno economico introdotta con il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, risponde all’esigenza strutturale di garantire una forma di tutela reddituale ai professionisti dello spettacolo che, pur essendo regolarmente attivi, si trovano frequentemente in condizioni di inattività non riconducibili a proprie scelte o responsabilità.
Il provvedimento si inserisce in un più ampio disegno di riforma del sistema di protezione sociale, con l’obiettivo di rendere il Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo non solo un ente previdenziale, ma anche uno strumento attivo di sostegno al reddito.
Vediamo di seguito i destinatari, l’importo e le modalità di presentazione della domanda.
Il decreto legislativo n. 175/2023 ha formalizzato l’introduzione dell’indennità di discontinuità definendone le condizioni di accesso, i criteri di erogazione e la modalità di presentazione delle domande, demandando all’Inps la gestione operativa della misura.
Il decreto rientra nelle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la modernizzazione del sistema di welfare e per il sostegno ai settori più vulnerabili e discontinui del mercato del lavoro, tra cui lo spettacolo.
L’indennità di discontinuità è rivolta esclusivamente ai soggetti iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, sia in qualità di lavoratori autonomi che subordinati.
Le categorie ammesse sono dettagliatamente elencate nel decreto attuativo e possono essere suddivise come segue.
1. Lavoratori autonomi
2. Lavoratori subordinati a tempo determinato
3. Personale ausiliario
4. Lavoratori di spettacoli viaggianti e distribuzione cinematografica
5. Lavoratori intermittenti a tempo indeterminato
L’accesso all’indennità di discontinuità è condizionato dal possesso, al momento della domanda, di specifici requisiti soggettivi, reddituali e contributivi, volti a garantire che il beneficio sia destinato a chi effettivamente vive situazioni di discontinuità non volontaria.
1. Requisiti di residenza e cittadinanza
2. Requisito reddituale
Il lavoratore non deve aver percepito un reddito complessivo IRPEF superiore a 30.000 euro nell’anno fiscale precedente a quello della domanda. Tale soglia è verificata sulla base della dichiarazione dei redditi.
3. Requisito contributivo minimo
Il richiedente deve aver maturato almeno 51 giornate di contributi accreditati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo nell’anno precedente.
4. Prevalenza del reddito da attività spettacolari
Un ulteriore requisito è la prevalenza del reddito da lavoro derivante da attività artistiche o tecniche, per le quali è necessaria l’iscrizione obbligatoria al Fondo.
Il legislatore ha identificato specifiche condizioni di esclusione che, se presenti, impediscono l’accesso alla misura.
1. Titolarità di pensione diretta
Non ha diritto all’indennità di discontinuità il lavoratore che, al momento della presentazione della domanda, risulti titolare di una pensione diretta. Si intendono, a tal fine, tutte le prestazioni previdenziali erogate a titolo di quiescenza, indipendentemente dalla loro natura (pensione di vecchiaia, anticipata, invalidità, ecc.).
La presenza di una pensione diretta esclude automaticamente il soggetto dal beneficio, in quanto il sostegno economico è destinato esclusivamente a lavoratori ancora attivi e non in quiescenza.
2. Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Un altro caso di esclusione riguarda i lavoratori che, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Fanno eccezione i lavoratori assunti con contratto intermittente a tempo indeterminato, a condizione che non percepiscano l’indennità di disponibilità. In questi casi, il rapporto di lavoro è considerato compatibile con la misura, poiché non garantisce una continuità reddituale.
Questa distinzione si basa sull’effettivo rischio di discontinuità lavorativa: mentre un contratto indeterminato standard implica una continuità economica, l’intermittenza non retribuita non assicura la stessa protezione.
3. Percettori di altre indennità di sostegno al reddito
L’indennità di discontinuità non è cumulabile con altre forme di sostegno al reddito percepite nell’anno precedente alla domanda.
Il principio sottostante è quello dell’unicità del beneficio: l’indennità di discontinuità è concessa una sola volta per ogni anno contributivo, e non può essere cumulata con altre indennità simili o sostitutive.
L’indennità viene erogata in un’unica soluzione annuale e non prevede quindi un versamento mensile o periodico.
La somma corrisposta viene determinata dall’Inps sulla base dei parametri definiti nel decreto attuativo, e tiene conto delle giornate lavorate e delle caratteristiche reddituali del richiedente.
La trasmissione della domanda, fissata al 30 aprile 2025 con riferimento ai requisiti maturati nel 2024, può avvenire attraverso tre canali ufficiali, tutti gestiti o autorizzati dall’Inps.
1. Portale INPS – Servizio online dedicato
Il primo e più diretto canale per la presentazione è il portale ufficiale dell’INPS, accessibile tramite le credenziali di autenticazione:
Una volta effettuato l’accesso, il lavoratore deve cercare il servizio dedicato all’“Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo”, compilare tutti i campi richiesti e allegare eventuali documenti di supporto. Il portale guida l’utente passo dopo passo fino al completamento dell’invio.
2. Contact center multicanale INPS
In alternativa al canale telematico, è possibile utilizzare il contact center multicanale dell’Istituto, disponibile attraverso i seguenti recapiti:
3. Patronati riconosciuti
Il terzo canale disponibile è costituito dai patronati riconosciuti, che offrono un servizio di assistenza gratuita nella compilazione e presentazione della domanda. I patronati svolgono anche un ruolo di verifica preventiva della documentazione necessaria e possono supportare l’utente nella consultazione della propria posizione contributiva, aiutandolo a determinare l’effettiva maturazione dei requisiti richiesti.
Per garantire una corretta presentazione della domanda è fondamentale:
Chi può richiedere l’indennità di discontinuità?
L’indennità può essere richiesta dai lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, che abbiano svolto attività artistica, tecnica o amministrativa connessa alla produzione di spettacoli. Sono ammessi sia i lavoratori autonomi, anche con rapporti di collaborazione, sia i lavoratori subordinati a tempo determinato e gli intermittenti a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità.
Quali sono i principali requisiti per ottenere l’indennità?
Sono previste cause di esclusione dalla misura?
Sì, sono esclusi:
Come si presenta la domanda per l’indennità di discontinuità?
Quando va presentata la domanda?
La domanda deve essere inviata entro il 30 aprile 2025.
Qual è l’importo dell’indennità di discontinuità?
L’indennità viene erogata una tantum. L’importo effettivo è determinato dall’Inps sulla base dei contributi accreditati, del reddito e degli altri parametri previsti nel decreto attuativo. Il valore può variare in funzione del profilo del richiedente.
L’indennità è compatibile con altri redditi da lavoro?
Sì, purché il reddito prevalente provenga da attività soggetta all’iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e il reddito complessivo IRPEF non superi i 30.000 euro nell’anno precedente alla domanda.
È necessario fare domanda ogni anno?
Sì. L’indennità non è automatica: deve essere richiesta ogni anno presentando una nuova domanda, con riferimento ai requisiti maturati nell’anno precedente.
Cosa succede se non si presenta la domanda entro i termini?
La domanda non sarà accolta. La scadenza del 30 aprile 2025 è perentoria. Oltre tale termine, salvo proroghe straordinarie esplicitamente previste, non è possibile accedere alla misura per l’anno di riferimento.
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