Indennità non imponibili. Istruzioni per la certificazione

Pubblicato il 28 giugno 2022

L’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni ad un sostituto d’imposta su come certificare l’indennità erogata a collaboratori sportivi ai sensi del Decreto Sostegni-bis come misura di sostegno per arginare le difficoltà generate dal Covid-19.

Tale importo, si chiarisce, non costituisce reddito per il percipiente e, quindi, è considerato non imponibile ai fini delle imposte sui redditi; pertanto non è stata effettuata alcuna ritenuta.

Cu contenente emolumenti non imponibili: invio entro il 31 ottobre

Il sostituto d'imposta è tenuto a rilasciare un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'INPS attestante l'ammontare complessivo di tali somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti dalle norme sulla CU.

Dunque, ai sensi del DPR n. 322/1998, i dati relativi alle certificazioni in parola vanno trasmessi in via telematica all'Agenzia delle Entrate, che comprende anche gli emolumenti non imponibili ai fini Irpef, come quelli previsti dal Decreto Sostegni-bis, entro il entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2022.

Compilazione del modello

La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 345 del 27 giugno 2022 fornisce anche le istruzioni in merito alla compilazione del relativo modello.

Nella sezione “Certificazione Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi Diversi”, dovranno indicarsi:

- nel punto 1, la causale pagamento “N” – “indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:

- nel punto 2, l'anno “2021”;

- nel punto 4, le indennità complessivamente corrisposte che non concorrono alla formazione del reddito, che deve essere riportato nel successivo punto 7, nel quale vanno indicate le somme che, per espressa disposizione di legge, non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, quindi, non sono assoggettate a ritenuta;

- nel punto 6, il codice “22”, che individua i redditi esenti o somme che non costituiscono reddito.

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