Certificazione Unica 2022, le regole per la compilazione del nuovo modello

Pubblicato il



Certificazione Unica 2022, le regole per la compilazione del nuovo modello

Con il provvedimento del 14 gennaio 2022, n. 11169, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di Certificazione Unica 2022, per la consueta trasmissione dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché dei dati previdenziali ed assistenziali, del periodo d’imposta 2021.

Per la Certificazione Unica 2022 i sostituti d’imposta dovranno procedere a trasmettere telematicamente i predetti dati all’Amministrazione finanziaria entro il 16 marzo 2022 e, entro il medesimo termine, dovranno rilasciare copia al percipiente dei compensi assoggettabili a ritenuta.

Rimane fermo per le certificazioni uniche che contengono redditi esclusivamente esenti o non dichiarabili con la c.d. dichiarazione dei redditi precompilata il termine di trasmissione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ossia il 31 ottobre 2022.

Come di consueto, sarà possibile suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio e l’eventuale quadro CT, le certificazioni di lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È, altresì, possibile inviare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni di lavoro dipendente laddove più agevole per il sostituto.

Dati reddituali e soggetti obbligati all’invio

Come disposto dal direttore dell’Agenzia al punto 1.1 del citato provvedimento, il modello di Certificazione Unica 2022 dovrà essere utilizzato dal sostituto per attestare, nei confronti del sostituito:

  1. l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito: “TUIR”), corrisposti nell’anno 2021 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
  2. l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1 dello stesso TUIR;
  3. l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2021, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  4. l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2021 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  5. l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  6. l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2021 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  7. l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del TUIR);
  8. l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) di cui all’art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
  9. le relative ritenute di acconto operate;
  10. le detrazioni effettuate.

Parimenti, la Certificazione Unica 2022 dovrà essere inviata anche per i soggetti aventi esclusivamente dati previdenziali INPS ovvero che siano titolari di posizione assicurativa INAIL. Su tale ultimo punto, in particolare, dovranno presentare la CU 2022 tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria del D.P.R. n. 1124/1965, nonché l’obbligo di denuncia nominativa ai sensi della L. n. 63/1993.

La struttura della CU 2022 e i termini di trasmissione

Anche la Certificazione Unica 2022 ricalca la già nota composizione nelle seguenti sezioni:

  • frontespizio, nel quale vanno inserite le informazioni sulla tipologia di comunicazione, i dati del sostituto e del rappresentante firmatario della comunicazione, la firma della comunicazione e l'impegno alla presentazione telematica;
  • Quadro CT, utile a comunicare le informazioni riguardanti la recezione in via telematica dei modelli 730/4 per la liquidazione della dichiarazione dei redditi;
  • Certificazione Unica 2022, contenente i dati fiscali e previdenziali relativi al rapporto di lavoro dipendente o assimilati, l'assistenza fiscale prestata, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni o redditi diversi.

Per l’anno 2022 – relativo alle somme corrisposte nel periodo d’imposta 2021 – il sostituto d’imposta dovrà provvedere entro il prossimo 16 marzo a consegnare il modello c.d. CU-sintetico al percipiente ed a trasmettere, entro la medesima data, il modello c.d. CU-ordinario all’Amministrazione finanziaria.

Unica deroga è ammessa per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o esclusi dalla dichiarazione precompilata, per i quali la comunicazione potrà essere trasmessa entro il termine di presentazione del modello 770/2022 ovverosia entro il 31 ottobre 2022.

Si rammenta che è possibile suddividere il flusso telematico inviando separatamente le CU 2022 contenenti le certificazioni di lavoro dipendente e assimilati e quelle relative ai redditi da lavoro autonomo, redditi diversi o provvigioni. Altresì, è ammessa la possibilità di effettuare distinti flussi telematici anche nel caso di invio di sole certificazioni uniche contenenti redditi da lavoro dipendente.

Come noto, il flusso deve essere necessariamente trasmesso telematicamente direttamente dal sostituto tenuto alla comunicazione ovvero tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. 

Regole particolari: le operazioni straordinarie

Per quanto attiene gli obblighi dichiarativi e le modalità di compilazione della Certificazione Unica, in presenza di operazioni societarie ovvero di passaggio diretto di dipendenti, è necessario distinguere le situazioni che determinano, nel corso del periodo d’imposta oggetto di certificazione:

  • l’estinzione del sostituto d’imposta;
  • la non estinzione del sostituto d’imposta.

All’interno delle due predette considerazioni, poi, bisognerà evidenziare se l’attività prosegue o meno con un altro soggetto.

Nelle ipotesi di estinzione del sostituto d’imposta senza prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto (liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa) la Certificazione Unica dovrà essere presentata da liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto. In particolare, nel riquadro “dati relativi al sostituto” dovranno essere indicati i dati del sostituto d’imposta estinto, con relativo codice fiscale, mentre il liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, che sottoscrive il modello, deve esporre i propri dati esclusivamente nella sezione “dati relativi al rappresentante firmatario della Comunicazione”.

Laddove, invece, vi è prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto - seppur con estinzione del sostituto - (ipotesi di fusione per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione sotto forma di ditta individuale, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale in una società di persone o di capitali), chi subentra nei rapporti precedenti è tenuto a presentare la Certificazione Unica 2022 che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell’anno in cui il soggetto estinto ha operato. Quando vi sono più sostituti che succedano nei precedenti rapporti facenti capo al sostituto estinto, ciascuno di essi sarà obbligato in solido alla trasmissione delle certificazioni uniche di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi rilasciate dallo stesso, e delle certificazioni di lavoro dipendente ed assimilati limitatamente ai dipendenti cessati prima dell’estinzione della società scissa e non transitati alle società beneficiarie.

Nel caso in cui le operazioni di conguaglio sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati siano state effettuate dal sostituto estinto, il dichiarante dovrà trasmettere le certificazioni uniche avendo cura di indicare i propri dati alla sezione Dati relativi al sostituto presente sia sul frontespizio che nelle singole certificazioni e riportare, al punto 641, il codice fiscale del soggetto estinto nella sezione casi particolari operazioni straordinarie. La predetta ipotesi suppone, infine, che venga eseguita l’annotazione con il codice GI.

Qualora, invece, l’operazione straordinaria non abbia comportato l’estinzione del soggetto preesistente, pur potendo determinare la nascita di nuovi sostituti d’imposta (trasformazioni, scissioni parziali, cessione o conferimento d’azienda, affitto o costituzione di usufrutto, etc.), gli obblighi dichiarativi saranno a carico di tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni.

Nel caso di passaggio diretto del personale dipendente, anche avvenuto tramite cessione di contratto ex art. 1406, Cod. Civile, il sostituto cedente dovrà inviare la certificazione unica indicando i dati in suo possesso ed erogati al suddetto personale dipendente sino al momento della cessazione, avendo cura di barrare il punto 642. In tal senso, il sostituto cedente, non avendo effettuato le operazioni di conguaglio, non dovrà compilare i punti 22, 27 e 29 relativi – rispettivamente – all’addizionale regionale all’Irpef, al saldo dell’addizionale comunale all’Irpef e all’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef. Dovranno, comunque, essere compitale dal sostituto cedente i dati relativi alle trattenute effettuate a seguito di precedenti rapporti di lavoro cessati – sempre con il medesimo lavoratore – e per i quali sono state effettuate le operazioni di conguaglio. Il sostituto d’imposta subentrante è tenuto al rilascio della certificazione unica comprensiva di tutti i redditi percepiti dal dipendente acquisito – e, quindi, non solo quelle dallo stesso erogati – evidenziando, ai punti da 531 a 566, le somme ed i valori corrisposti dal precedente sostituto.

Le novità del modello CU 2022 e trattamento integrativo

Rispetto al modello CU 2021 – relativamente al personale dipendente – scompaiono le caselle dedicate al c.d. premio covid ed alla c.d. clausola di salvaguardia per l’erogazione del trattamento integrativo o del Bonus Renzi. Vengono, per l’appunto, eliminate, le caselle concernenti il Bonus erogato sulla sezione Credito Bonus Irpef e sono state, invece, aggiunte le nuove indicazioni sulle operazioni di recupero dell’eventuale trattamento integrativo post conguaglio. In particolare, con riferimento al trattamento integrativo di cui al decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, erogato nell’anno 2021:

  • al punto 390, bisognerà utilizzare i codici 1 e 2 per indicare, rispettivamente, se il sostituto ha riconosciuto il trattamento integrativo e lo ha erogato in tutto o in parte o se non è stato riconosciuto ovvero riconosciuto ma non erogato;
  • al punto 391, andrà indicato l’importo del trattamento integrativo erogato al dipendente;
  • al punto 392, andrà indicato l’importo del trattamento integrativo riconosciuto ma non erogato al dipendente;
  • al punto 393, bisognerà riportare l’importo del trattamento integrativo recuperato entro le operazioni di conguaglio e, nel caso in cui il recupero avvenga in forma rateizzata, riportare nel punto 394 l’importo da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio.
  • al punto 395, invece, va inserito l’importo del trattamento integrativo recuperato dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio relativamente agli importi di cui al punto 404 della CU dell’anno precedente.

Si evidenzia che, comunque, il precedente punto 391 dovrà sempre essere indicato al netto dell’importo recuperato o da recuperare.

Certificazione Unica e profili sanzionatori

Per ogni Certificazione Unica omessa, tardiva o errata si applicherà, ai sensi dell’art. 4, comma 6-quinquies, DPR n. 322/1998, la sanzione pari ad euro 100,00 e sino ad un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta. Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se il flusso corretto è effettuato entro cinque giorni successivi alla scadenza stabilita del 16 marzo 2022. Laddove la certificazione venga correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla predetta scadenza, la sanzione sarà ridotta della misura di un terzo (complessivi euro 33,33), con tetto massimo per sostituto di euro 20.000.

QUADRO NORMATIVO

Agenzia delle Entrate - Provvedimento Direttore prot. n. 11169 del 14 gennaio 2022

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito