Indennizzo anche per voli in ritardo

Pubblicato il 20 novembre 2009
La Corte di giustizia europea, con decisione sulle cause riunite C-402/07 e C-432/07, si è pronunciata in materia di indennizzo per i passeggeri del traffico aereo equiparando la partenza in ritardo dell'aereo alla cancellazione del volo.

Secondo i giudici europei, i passeggeri vittima di un ritardo subirebbero un danno analogo a quello del volo cancellato. Ed infatti, la perdita di tempo è la stessa. Da qui il riconoscimento del diritto alla compensazione pecuniaria sempre che la compagnia aerea non dimostri che il disservizio è dovuto a circostanze eccezionali non controllabili che non si sarebbero comunque potute evitare.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Occhiali industria - Ipotesi di accordo del 30/1/2026

06/02/2026

Ditte individuali, estromissione agevolata entro il 31 maggio

05/02/2026

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: certificato di agibilità in esenzione contributiva

05/02/2026

Pensioni ex frontalieri: come evitare la doppia tassazione con San Marino

05/02/2026

Revisione legale nelle PMI: nuova metodologia dal Cndcec

05/02/2026

Iscritti a Fondi ex IPOST e Ferrovie dello Stato: massimale contributivo in Uniemens

05/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy