Infortunio mortale sulle piste da sci. Responsabilità solidale dell’organizzatore della gara e del titolare all’esercizio della pista

Pubblicato il 04 agosto 2012 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 13940 del 3 agosto 2012 - l'organizzatore della gara sciistica ed il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista sono entrambi tenuti al generale dovere del "neminem laedere", dovendo gli stessi ottemperare agli obblighi impostigli dalla specifica normativa.

Questi soggetti – continua la Corte – sono da ritenere solidalmente responsabili a titolo extracontrattuale per i danni che possano derivare dall’infortunio mortale conseguente alla mancanza di adeguate protezioni nella pista.

In particolare – continuano i giudici di legittimità - i doveri del concessionario non vengono meno in presenza dell'attività di un organizzatore terzo di eventi ma si aggiungono alla specifica responsabilità di quest’ultimo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cassazione: il Centro operativo di Pescara non ha potestà impositiva

14/01/2026

Riforma banche e vigilanza: cosa prevede il decreto di recepimento

14/01/2026

Legge di Bilancio 2026: misure e incentivi fiscali per il settore agricolo

14/01/2026

Lavoro forzato: più vicina la ratifica del Protocollo OIL

14/01/2026

Indennizzo al socio uscente e imposta di registro

14/01/2026

Cinque per mille 2025, online elenchi delle ONLUS. Fine del regime transitorio

14/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy