Infortunio mortale sulle piste da sci. Responsabilità solidale dell’organizzatore della gara e del titolare all’esercizio della pista

Pubblicato il 04 agosto 2012 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 13940 del 3 agosto 2012 - l'organizzatore della gara sciistica ed il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista sono entrambi tenuti al generale dovere del "neminem laedere", dovendo gli stessi ottemperare agli obblighi impostigli dalla specifica normativa.

Questi soggetti – continua la Corte – sono da ritenere solidalmente responsabili a titolo extracontrattuale per i danni che possano derivare dall’infortunio mortale conseguente alla mancanza di adeguate protezioni nella pista.

In particolare – continuano i giudici di legittimità - i doveri del concessionario non vengono meno in presenza dell'attività di un organizzatore terzo di eventi ma si aggiungono alla specifica responsabilità di quest’ultimo.
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