Infortunio mortale sulle piste da sci. Responsabilità solidale dell’organizzatore della gara e del titolare all’esercizio della pista

Pubblicato il 04 agosto 2012 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 13940 del 3 agosto 2012 - l'organizzatore della gara sciistica ed il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista sono entrambi tenuti al generale dovere del "neminem laedere", dovendo gli stessi ottemperare agli obblighi impostigli dalla specifica normativa.

Questi soggetti – continua la Corte – sono da ritenere solidalmente responsabili a titolo extracontrattuale per i danni che possano derivare dall’infortunio mortale conseguente alla mancanza di adeguate protezioni nella pista.

In particolare – continuano i giudici di legittimità - i doveri del concessionario non vengono meno in presenza dell'attività di un organizzatore terzo di eventi ma si aggiungono alla specifica responsabilità di quest’ultimo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy