La Legge n. 132 del 2025 sull'intelligenza artificiale introduce, accanto agli interventi in materia penale e a disposizioni di rilievo per professionisti e imprese coinvolti nei processi di sviluppo e utilizzo di tali tecnologie, anche due modifiche di rilievo nel rapporto tra diritto e IA:
Le modifiche sono contenute negli articoli 17 e 25 della Legge.
Si tratta di un adeguamento normativo volto a chiarire le regole applicabili sia sul piano processuale sia su quello sostanziale, in coerenza con il quadro europeo introdotto dal Regolamento (UE) 2024/1689 – AI Act e dalla Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore nel mercato digitale.
L’articolo 17, in primo luogo, modifica l’articolo 9 del Codice di procedura civile, attribuendo al tribunale la competenza esclusiva per le cause che riguardano il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale.
La norma integra il secondo comma dell’articolo 9, che già elenca le materie di competenza esclusiva del tribunale (tra cui imposte e tasse, stato e capacità delle persone, querela di falso ed esecuzione forzata).
Finalità della modifica
La disposizione mira a:
Rientrano in questa categoria, ad esempio, i procedimenti relativi a:
L’intervento riconosce la specificità di tali controversie e la necessità di una sede giudiziaria idonea a trattarle con adeguata competenza tecnica.
L’articolo 25 introduce invece modifiche alla Legge n. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore), al fine di chiarire la portata della tutela del diritto d’autore in presenza di opere create con strumenti di intelligenza artificiale.
Precisazione sull’origine umana dell’opera
Viene modificato l’articolo 1, primo comma, della legge sul diritto d’autore, specificando che:
La norma ribadisce che solo la persona fisica può essere considerata autore, ma ammette la protezione delle opere realizzate mediante strumenti di IA, quando l’apporto umano sia determinante nel processo creativo.
Nuovo articolo 70-septies: estrazione di testo e dati
La seconda modifica, introdotta con la lettera b), inserisce nella legge n. 633/1941 il nuovo articolo 70-septies, che disciplina l’uso di opere e materiali protetti ai fini dell’estrazione di testo e dati (text and data mining) per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale, anche generativa.
La disposizione prevede che tali attività siano consentite:
Il riferimento alla Convenzione di Berna del 1886, ratificata con Legge n. 399 del 1978, assicura la coerenza con i principi internazionali di tutela, in particolare il trattamento nazionale e la protezione automatica delle opere.
Ambito | Riferimento normativo | Contenuto della novità | Effetti pratici |
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Giustizia e processo civile | Art. 17 – Modifica dell’art. 9 c.p.c. | Introduzione della competenza esclusiva del tribunale per le cause che riguardano il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale. |
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Diritto d’autore | Art. 25, lett. a) – Modifica dell’art. 1, L. 633/1941 | Precisato che le opere dell’ingegno devono essere di origine umana, ma la tutela si estende anche a opere create con l’ausilio di IA, se risultato del lavoro intellettuale dell’autore. |
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Uso delle opere per l’addestramento dei modelli di IA | Art. 25, lett. b) – Inserimento dell’art. 70-septies, L. 633/1941 | Disciplina l’estrazione di testo e dati (text and data mining) tramite sistemi di IA, anche generativa, su opere accessibili legittimamente, nel rispetto degli artt. 70-ter e 70-quater. |
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Coordinamento internazionale ed europeo | Convenzione di Berna – Direttiva (UE) 2019/790 – Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) | Allineamento con i principi europei e internazionali su diritto d’autore, trasparenza dei dati e responsabilità nell’uso dell’IA. |
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