Intelligenza artificiale: in Gazzetta Ufficiale la legge. Le novità

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Entra in vigore il 10 ottobre 2025 la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025.

L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il provvedimento nella seduta del 17 settembre 2025. Il testo aveva già ottenuto il via libera della Camera il 25 giugno 2025.

AI: cosa prevede il disegno di legge

Obiettivi e contenuti generali

L'intervento normativo si pone in linea con il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e si propone di disciplinare in modo organico l'adozione e l'uso dei sistemi di IA in Italia, garantendo un bilanciamento tra innovazione e tutela dei diritti fondamentali.

Il testo si compone di 28 articoli suddivisi in sei capi, e disciplina aspetti di natura generale, settoriale, istituzionale e penale, oltre a prevedere alcune deleghe legislative.

Ambiti disciplinati  

La legge 23 settembre 2025, n. 132 interviene in modo articolato su diversi settori strategici, disciplinando l’adozione e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo, nelle professioni intellettuali, nella pubblica amministrazione, nel sistema giudiziario e nella tutela del diritto d’autore.

Il testo introduce regole, limiti e principi specifici per ciascun contesto, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione tecnologica garantendo, al contempo, la protezione dei diritti fondamentali, la sicurezza dei dati e la centralità della responsabilità umana..

Giustizia  

La legge 23 settembre 2025, n. 132 esclude espressamente il ricorso alla giustizia predittiva, ovvero all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per anticipare l’esito di decisioni giurisdizionali sulla base di modelli statistici o algoritmi. Le attività decisionali, quali l’interpretazione e l’applicazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e l’adozione dei provvedimenti, restano di esclusiva competenza del magistrato.

L’utilizzo dell’IA è invece ammesso per finalità organizzative, amministrative e di supporto all’attività giudiziaria, tra cui la gestione documentale, l’ottimizzazione dei flussi procedurali e la ricerca giurisprudenziale e dottrinale.

Il testo prevede, infine, percorsi formativi specifici per magistrati e personale amministrativo, volti a promuovere un impiego consapevole e coerente con i principi di autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale.

Tutela del diritto d’autore  

Le opere realizzate con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale sono tutelate dal diritto d’autore solo se la creazione deriva da un apporto creativo umano. La tutela non si estende quindi a contenuti generati in modo autonomo da sistemi IA privi di intervento intellettuale.

È inoltre ammesso l’uso di IA per riprodurre o estrarre contenuti da fonti legittimamente accessibili, nel rispetto della normativa vigente.

Profili penali  

Il testo introduce una disciplina penale specifica per i reati commessi attraverso l’uso di sistemi di intelligenza artificiale. In particolare, è prevista una circostanza aggravante comune per ogni reato commesso mediante IA e un’aggravante ad effetto speciale per i delitti contro i diritti politici del cittadino (art. 294 c.p.), se realizzati con tali strumenti.

Viene inoltre istituito un nuovo reato autonomo: la diffusione illecita di contenuti generati o manipolati da IA, con l’intento di sanzionare pratiche ingannevoli e potenzialmente dannose.

La legge 23 settembre 2025, n. 132 modifica anche le norme su aggiotaggio, manipolazione del mercato e plagio, introducendo aggravanti specifiche quando i fatti sono compiuti con il supporto di tecnologie di IA, al fine di garantire una tutela rafforzata dell’integrità dei mercati e della proprietà intellettuale.

Professioni intellettuali  

La legge 23 settembre 2025, n. 132 disciplina l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali regolamentate, prevedendo una limitazione all’uso degli stessi a sole attività strumentali o di supporto. L’utilizzo dell’IA non può, pertanto, sostituire l’apporto del professionista nelle attività che richiedono competenze valutative, decisionali o interpretative, tipiche del lavoro intellettuale.

Il testo introduce l’obbligo, in capo al professionista, di informare il cliente in modo chiaro, comprensibile ed esaustivo circa l’eventuale impiego di strumenti basati su IA nel contesto della prestazione offerta. Tale obbligo si inserisce nel quadro del rapporto fiduciario che caratterizza l’esercizio delle professioni regolamentate, garantendo trasparenza e consapevolezza da parte del destinatario della prestazione.

È inoltre previsto che l’attività professionale debba continuare a essere contraddistinta dalla prevalenza del pensiero critico umano, che deve risultare dominante rispetto all’utilizzo della tecnologia. La norma chiarisce che tale preponderanza va valutata in termini qualitativi e non quantitativi, sottolineando l’importanza del giudizio autonomo e della responsabilità individuale del professionista. La disposizione si applica, tra le altre, a professioni come quelle forensi, contabili, notarili, tecniche e sanitarie, per le quali il coinvolgimento diretto del professionista nella valutazione e nella decisione rimane centrale e insostituibile.

Lavoro  

L’adozione di sistemi IA nel contesto lavorativo è subordinata al rispetto della dignità, della salute e dei diritti fondamentali dei lavoratori. Non è ammesso l’utilizzo per finalità di controllo a distanza. È inoltre previsto un obbligo di informazione verso i lavoratori e di consultazione delle rappresentanze sindacali prima dell’introduzione di strumenti che possano incidere sull’organizzazione o sulle condizioni di lavoro.

Pubblica amministrazione  

Nell'ambito della Pubblica amministrazione, l’intelligenza artificiale può essere impiegata nei procedimenti amministrativi solo in funzione di supporto decisionale, nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità e responsabilità. Le decisioni rimangono in ogni caso attribuite a funzionari umani, responsabili dell’atto finale.

Governance e strategia nazionale  

La legge 23 settembre 2025, n. 132, inoltre, definisce un sistema di governance con il coinvolgimento dell’Agenzia per l’Italia digitale e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, cui sono affidati rispettivamente compiti di notifica e vigilanza.

Restano ferme le competenze di vigilanza di Banca d’Italia, CONSOB e IVASS per i rispettivi ambiti di intervento, in particolare per quanto concerne i mercati finanziari e assicurativi, assicurando così la coerenza tra la regolazione dell’intelligenza artificiale e la disciplina settoriale vigente.

È previsto un comitato interministeriale di coordinamento e sono attivati strumenti di investimento pubblico per sostenere il settore, anche mediante il coinvolgimento di CDP Venture Capital.

Delega legislativa  

La legge 23 settembre 2025, n. 132, per finire, conferisce al Governo tre distinte deleghe legislative.

La prima riguarda l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento AI Act, assicurando coerenza tra la normativa interna e il quadro europeo.

La seconda delega è finalizzata a definire una disciplina organica sull’uso di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento dei sistemi di IA, nel rispetto del segreto industriale.

La terza delega è diretta a regolamentare in modo specifico i casi di utilizzo illecito dell’IA, anche mediante strumenti sanzionatori.

Tabella delle principali novità

Ambito Novità principali
Professioni intellettuali Uso dell’IA consentito solo per attività strumentali o di supporto. Obbligo di informativa al cliente. Prevalenza qualitativa del pensiero umano nella prestazione.
Giustizia Esclusione della giustizia predittiva. Le decisioni restano al magistrato. L’IA è ammessa per funzioni organizzative e documentali. Formazione per magistrati e personale.
Diritto d'autore Opere generate con IA tutelate solo in presenza di apporto creativo umano. Ammessa l’estrazione e riproduzione da fonti legittimamente accessibili.
Reati e sanzioni Aggravanti per reati commessi con IA. Introdotto il reato autonomo di diffusione illecita di contenuti generati o manipolati da IA. Modifiche su aggiotaggio e plagio.
Lavoro Vietato l’uso dell’IA per il controllo a distanza. Obbligo di informazione e consultazione sindacale prima dell’adozione di sistemi IA.
Pubblica amministrazione Utilizzo dell’IA ammesso solo come supporto decisionale. Le decisioni restano in capo al funzionario responsabile. Principi di trasparenza e tracciabilità.
Governance AgID e ACN designate autorità nazionali. Coinvolgimento di Banca d’Italia, CONSOB e IVASS per la vigilanza settoriale. Comitato interministeriale di coordinamento.
Investimenti CDP Venture Capital autorizzata a investire fino a 1 miliardo di euro in settori strategici (IA, cybersicurezza, tecnologie quantistiche, telecomunicazioni).
Accordi internazionali Limitazione agli accordi automatici con Paesi UE. Per Paesi NATO o extra-UE è richiesta autorizzazione del Presidente del Consiglio.
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