Interclusione cessata Stop servitù

Pubblicato il 09 maggio 2016

I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 8913 del 4 maggio 2016, hanno precisato che la causa estintiva della servitù di passaggio nell’ipotesi di cessazione dell’interclusione del fondo dominante, opera con riguardo ad ogni servitù che si ricolleghi ai presupposti del passaggio coattivo, anche qualora sia stata convenzionalmente costituita.

Non vi è, ossia, possibilità di distinguere fra costituzione pattuita dopo il pregresso verificarsi di una situazione di interclusione, e costituzione pattuita contestualmente con altro negozio determinativo della situazione stessa, come ad esempio l’alienazione del fondo o la divisione del medesimo.

A fronte delle condizioni di legge per la costituzione della servitù coattiva, il carattere coattivo del vincolo deve quindi presumersi anche se essa trovi origine in un titolo contrattuale, salvo il caso in cui non emerga in concreto l’intento inequivoco dei contraenti di assoggettarsi al regime delle servitù volontarie.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Forze di polizia e riscatto contributivo: dall'Inps una guida alle nuove regole

23/03/2026

INPS: CIS per la consultazione delle integrazioni salariali

23/03/2026

Riforma della disabilità: riaperte le domande fino al 31 marzo

23/03/2026

Reddito di cittadinanza, indebita percezione: sì al carcere da 2 a 6 anni

23/03/2026

Regime impatriati: ok a smart working con datore estero e bonus figli al 40%

23/03/2026

Ambasciate e consolati: nuove regole per la gestione del lavoro nel triennio 2026–2028

23/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy