Interessi moratori sopra il tasso soglia? Usurari

Pubblicato il 31 ottobre 2018

E’ nullo il patto col quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all'articolo 2 della Legge n. 108/1996.

Lo ha ricordato la Corte di cassazione, Terza sezione civile, nel testo dell'ordinanza n. 27442 del 30 ottobre 2018, dopo aver fornito un’articolata disamina dove ha ripercorso il fondamento, la portata e le conseguenze del principio secondo cui gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito del citato articolo 2, vanno qualificati ipso iure come usurari.

Cassazione: principio spesso trascurato dai giudici di legittimità

Gli Ermellini, nella specie, hanno evidenziato che si tratta di un principio reiteratamente affermato sia dalla giurisprudenza di legittimità, sia dalla Corte costituzionale, principio che, tuttavia, resta “non infrequentemente trascurato da parte dei giudici di merito”.

Così, il rilievo di come esso “appaia sostanzialmente incompreso con riferimento alla prassi seguita da parte degli organi amministrativi preposti”, ha indotto il Collegio alla relativa ricostruzione.

Da qui, la riaffermazione del medesimo principio di diritto, con la precisazione di alcune notazioni finali che dovranno essere tenute in considerazione nel giudizio di rinvio relativo alla vicenda specificamente esaminata.

In particolare, è stato sottolineato come il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori vada compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento.

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