Accertamento della disabilità e indennità di frequenza: chiarimenti dall'INPS

Pubblicato il 05 giugno 2025

Nuove istruzioni per l'applicazione della riforma dell’accertamento della condizione di disabilità introdotta dal decreto legislativo n. 62/2024 nelle Province in cui è in corso la sperimentazione. A fornirle è l'INPS, con il messaggio n. 1766 del 4 giugno 2025.

Valutazione della disabilità: avvio con certificato medico introduttivo

La riforma dell’accertamento della condizione di disabilità, introdotta dal Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ha modificato il procedimento per la valutazione della disabilità, con l’obiettivo di semplificare e migliorare l'accesso alle prestazioni.

In particolare, l’articolo 6, comma 1, del suddetto decreto stabilisce una nuova modalità di avvio del procedimento, che si attiva tramite l'invio telematico del certificato medico introduttivo, senza la necessità di una domanda separata per l’accertamento sanitario. Questo cambiamento permette di semplificare l’intero processo, ponendo maggiore enfasi sull’uso delle tecnologie per accelerare la gestione delle pratiche legate alla disabilità.

Il procedimento di valutazione di base, così come delineato dal Decreto Legislativo n. 62/2024, è attivato direttamente dall’interessato, o da chi esercita la responsabilità genitoriale nel caso di minori, o ancora dal tutore o amministratore di sostegno ove dotato di poteri. 

Titolari d’indennità di frequenza minorenni

La riforma dell’accertamento della condizione di disabilità introdotta del 2024 necessita di un coordinamento con quanto stabilito dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014, che prevede il riconoscimento in via provvisoria delle prestazioni previste per i maggiorenni invalidi ai soggetti già titolari d’indennità di frequenza, qualora abbiano provveduto a presentare la relativa “domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età”, fermo restando l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa.

L'INPS, con il messaggio n. 1766 del 4 giugno 2025, chiarisce che, nelle Province in cui è in corso la sperimentazione della riforma, la “domanda in via amministrativa” prevista dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014 deve essere intesa come l'invio telematico del certificato medico introduttivo di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo n. 62/2024. L'invio di tale certificato deve avvenire nei 6 mesi precedenti il compimento della maggiore età, per permettere il riconoscimento provvisorio delle prestazioni per i maggiorenni.

Per evitare il pagamento di prestazioni economiche che possano risultare non dovute, a causa di esiti negativi della verifica dei requisiti sanitari, è stato previsto un intervento di calendarizzazione della valutazione di base per tutte le posizioni entro 30 giorni dal raggiungimento della maggiore età. 

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