Studi medici associati senza Irap

Pubblicato il 14 aprile 2016

Le Sezioni Unite della Cassazione, nel respingere un ricorso delle Entrate, opera una dicotomia sulla debenza dell'Irap per gli studi associati.

La dicotomia è tra:

La Suprema Corte, con la sentenza 7291 del 13 aprile 2016, mentre ribadisce che le associazioni professionali e gli studi associati sono sempre soggetti ad Irap (costituiscono ex lege presupposto d'imposta escludendo la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione), indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l’esercizio dell’attività, chiarisce che: alla “forma associativa” della medicina di gruppo, trattandosi di “un organismo premesso dal Servizio sanitario nazionale, diretto a realizzare più avanzate forme di presidio della salute pubblica”, non possono essere riconosciuti i tratti dell'associazione tra professionisti con l'assoggettabilità ad Irap ex lege.

Pertanto, l’assoggettamento ad IRAP va verificato secondo i consueti criteri.

Non rileva l'utilizzo di personale di segreteria

Si deve, inoltre, considerare insussistente l’autonoma organizzazione, con conseguente esclusione da Irap, nel caso sussistano spese per il personale di segreteria o infiermeristico comune. Infatti, è il DPR 270/2000, che ne prevede espressamente l’utilizzo per l’esercizio della medicina di gruppo ritenendolo indispensabile per lo svolgimento dell'attività di assistenza.

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