Studi medici associati senza Irap

Pubblicato il 14 aprile 2016

Le Sezioni Unite della Cassazione, nel respingere un ricorso delle Entrate, opera una dicotomia sulla debenza dell'Irap per gli studi associati.

La dicotomia è tra:

La Suprema Corte, con la sentenza 7291 del 13 aprile 2016, mentre ribadisce che le associazioni professionali e gli studi associati sono sempre soggetti ad Irap (costituiscono ex lege presupposto d'imposta escludendo la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione), indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l’esercizio dell’attività, chiarisce che: alla “forma associativa” della medicina di gruppo, trattandosi di “un organismo premesso dal Servizio sanitario nazionale, diretto a realizzare più avanzate forme di presidio della salute pubblica”, non possono essere riconosciuti i tratti dell'associazione tra professionisti con l'assoggettabilità ad Irap ex lege.

Pertanto, l’assoggettamento ad IRAP va verificato secondo i consueti criteri.

Non rileva l'utilizzo di personale di segreteria

Si deve, inoltre, considerare insussistente l’autonoma organizzazione, con conseguente esclusione da Irap, nel caso sussistano spese per il personale di segreteria o infiermeristico comune. Infatti, è il DPR 270/2000, che ne prevede espressamente l’utilizzo per l’esercizio della medicina di gruppo ritenendolo indispensabile per lo svolgimento dell'attività di assistenza.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ditte individuali, estromissione agevolata entro il 31 maggio

05/02/2026

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: certificato di agibilità in esenzione contributiva

05/02/2026

Estromissione agevolata, nuova apertura fino al 31 maggio 2026

05/02/2026

Pensioni ex frontalieri: come evitare la doppia tassazione con San Marino

05/02/2026

Revisione legale nelle PMI: nuova metodologia dal Cndcec

05/02/2026

Iscritti a Fondi ex IPOST e Ferrovie dello Stato: massimale contributivo in Uniemens

05/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy