Jobs act, il Ddl delega acquista emendamenti

Pubblicato il 12 settembre 2014 Sono stati approvati, dalla Commissione Lavoro del Senato, altri emendamenti al Ddl delega “Jobs act”.

Contratti di solidarietà

I contratti di solidarietà, sia difensiva che espansiva (poco diffusa), saranno più flessibili per favorire l'occupazione.

L'utilizzo "espansivo" prevede la riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale per un contestuale aumento di organico.

Emendamento Ichino, il contratto di ricollocazione entra fra gli strumenti delle agenzie del lavoro

Viene introdotta la "promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo".

Lo strumento è il contratto trilaterale (contratto di ricollocazione) tra lavoratore disoccupato, centri per l'impiego e agenzia per il lavoro con ”obbligo di presa in carico e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell’effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati”.

In sostanza, gli intermediari del lavoro dovranno prendere in carico il disoccupato o inoccupato nel percorso di ricerca di lavoro e saranno premiate con un voucher regionale, con saldo della quota principale a risultato ottenuto, dunque “in proporzione alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento”.

Ferie solidali

Le ferie solidali consistono nella possibilità da parte di un lavoratore di cedere i giorni di riposo eccedenti quelle previste dal contratto nazionale, ad un collega che sia madre o padre di un figlio minore che necessiti di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute.

Un emendamento anche contro le dimissioni in bianco

Parere positivo anche per l'emendamentosulle dimissioni in bianco, che prevede modalità semplificate per garantire la data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore, in considerazione della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente del lavoratore.
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