Un aspetto molto importante della manovra estiva (Dl 78/2009) è la particolare attenzione posta alle imprese e alla loro fase di rilancio, soprattutto dopo le difficoltà legate all’espandersi della crisi economica/finanziaria internazionale. Il decreto presenta, infatti, due vie di intervento: una direttamente a sostegno dei lavoratori e dell’occupazione e una a sostegno delle piccole e medie imprese.
Così, oltre alle agevolazioni per le imprese che non licenziano, scatterà un bonus in favore delle aziende che reimpiegano i propri lavoratori cassintegrati in progetti di formazione e riqualificazione. Inoltre, i lavoratori in Cig potranno portarsi dietro il trattamento di sostegno al reddito anche in caso di assunzione di un'altra impresa; senza escludere anche la possibilità di capitalizzazione di Cig e mobilità da parte del cassintegrato per un eventuale start up di una sua impresa autonoma.
Per quanto riguarda il versante imprese, la modifica del Dl anticrisi, introdotta dalla Camera, prevede un premio per tutte quelle aziende che aumentano il proprio capitale entro sei mesi dall’emanazione della legge di conversione. La misura consiste in una detassazione per gli aumenti di capitale fino a 500.000 euro se operati da soci persone fisiche di società di capitali (Spa, Sapa, Srl) e di persone (snc, Sas). L’agevolazione prevede che il 3% dell’aumento di capitale resti escluso da imposizione o che sia tassato con aliquota agevolata. Si tratta di un incentivo particolarmente interessante soprattutto per le Pmi, dato che sfruttando al massimo la ricapitalizzazione, il risparmio fiscale nel periodo previsto dei 5 anni è pari a 20.000 euro. Dovrebbero usufruire dell’agevolazione anche le società costituite tra la data di entrata in vigore della legge di conversione e per i successivi sei mesi, a patto che effettuino in tale arco temporale nuove ricapitalizzazioni. Da precisare, che il beneficio riguarda il reddito delle società e non quello dei soci che effettuano l’apporto di nuovi capitali.
La disposizione non è, però, esente da dubbi applicativi. La nuova norma sulla detassazione del reddito corrispondente agli incrementi di capitale si presenta come un meccanismo simile all’agevolazione Dit, di qualche anno fa, con alcune incognite: - si deve chiarire se l’esclusione da imposizione fiscale riguardi oltre all’Ires anche l’Irap, che a suo tempo non fruiva della Dit; - nel caso di detassazioni che eccedono il reddito d’esercizio (esercizi chiusi in perdita), dato che l’incentivo si traduce in una variazione in diminuzione del reddito, ci si chiede se per le eccedenze inutilizzate vi è la possibilità di riporto a nuovo delle perdite o delle maggiori perdite.
Al pari del bonus ricapitalizzazioni, la manovra d’estate prevede un’altra misura a sostegno delle imprese: la cosiddetta “Tremonti-ter”.
La norma per la detassazione sugli utili reinvestiti delle imprese presenta alcune importanti novità rispetto alla Tremonti uno del 1994 e alla Tremonti due del 2001. In particolare, l’incentivo consente di utilizzare parte del valore dei nuovi investimenti in macchinari compresi nella divisione 28 della tabella ateco 2007. Inoltre, l’incentivo è pari al 50% del valore degli investimenti in macchinari nel periodo temporale compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno 2010, cioè la metà del costo viene utilizzata per ridurre l’imponibile fiscale. Esso presenta, però, dei limiti di carattere temporale, dato che la detassazione riguarda, appunto, solo gli investimenti del secondo semestre del 2009 e quelli del primo semestre 2010. L’importo, anche se riguarda due diversi periodi di imposta, vale a dire 2009 e 2010, si somma e si deduce dal reddito dell’esercizio 2010. Di conseguenza, l’effetto definitivo dell’agevolazione emergerà solamente in occasione del versamento del saldo Irpef o Ires del 2010. Infine, è da ricordare che i beni acquistati non possono essere ceduti prima di due anni.
Roberta Moscioni
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