La prova dell’estraneità alla gestione aziendale fa cadere l’accertamento sul socio minoritario

Pubblicato il 05 settembre 2011 Il socio di una Srl a ristretta base societaria nei confronti della quale era stata avviata un’azione di accertamento da parte del Fisco - che constatava un maggior reddito d’impresa per l’anno 2001, in virtù del quale veniva successivamente calcolato un maggior reddito di partecipazione in capo ai singoli soci - ha presentato ricorso contro tale azione sostenendo la sua estraneità sia all’attività che alla gestione della Srl.

Il ricorrente adduceva l’inconsistenza della presunzione avanzata dal Fisco, secondo cui gli utili occulti accertati in capo alla società erano stati distribuiti tra tutti i soci, in assenza della prova del loro reinvestimento o accantonamento. A tale fatto, andava aggiunto poi che, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l’amministratore unico della società aveva sostenuto di essere l’unico soggetto coinvolto nel procedimento penale scaturito dall’occultamento del reddito d’impresa; mentre, lo stesso socio aveva potuto provare che nell’anno oggetto dell’accertamento fiscale egli risiedeva all’estero dove svolgeva l’attività di aiuto operaio.

Accolto in primo grado il ricorso proposto dal socio, l’Ufficio ha presentato appello dinanzi alla Commissione regionale.

La Ctr Puglia, con la sentenza n. 40/6/11, ha riconosciuto che gli elementi presentati dal socio, seppure indiziari, erano sufficienti per dimostrare la sua estraneità alla gestione societaria e tali da far venir meno la presunzione di un “qualunque ritorno economico in termini di utili societari”.

Dunque, per i giudici regionali pugliesi, la presunzione invocata dall’appellante viene meno dal momento che il socio minoritario è riuscito a dimostrare chiaramente la sua estraneità alla gestione societaria. Ciò, infatti, è sufficiente per far cadere la presunzione della distribuzione degli utili occulti proporzionalmente tra tutti i soci che partecipano ad una società di capitali a ristretta base sociale.
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