L’abbandono del tetto è reato se, senza giustificazione, comporta sottrazione agli obblighi matrimoniali

Pubblicato il 03 aprile 2012 E’ stata annullata da parte della Corte di Cassazione – sentenza n. 12310 del 2 aprile 2012 – la condanna per il reato di abbandono ingiustificato del domicilio coniugale impartita dai giudici di merito nei confronti di una donna russa che si era allontanata dal tetto coniugale.

Secondo la Suprema corte, in particolare, la fattispecie contestata poteva dirsi integrata solo se e quando, in assenza di alcuna giustificazione, “il contegno del soggetto agente si traduca in un'effettiva sottrazione agli obblighi di assistenza materiale e morale nei confronti del coniuge «abbandonato»”. E di tale sottrazione, nella specie, non era stata data alcuna prova né nell'impugnata sentenza di appello, né in quella di primo grado.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ai riders etero-organizzati spettano tutele da subordinati

04/11/2025

Commercialisti: sì alla legge di bilancio 2026, ma serve correggere le criticità

04/11/2025

Deducibilità dei compensi corrisposti dal professionista in ambito familiare

04/11/2025

Scioglimento della Srl con determina dell'amministratore unico

04/11/2025

Polizze catastrofali imprese: da Confindustria piattaforma digitale per preventivi e sottoscrizioni

04/11/2025

Formazione, Cassazionisti e Premio Ubertini: bandi di Cassa Forense al via

04/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy