L’abbandono del tetto è reato se, senza giustificazione, comporta sottrazione agli obblighi matrimoniali

Pubblicato il 03 aprile 2012 E’ stata annullata da parte della Corte di Cassazione – sentenza n. 12310 del 2 aprile 2012 – la condanna per il reato di abbandono ingiustificato del domicilio coniugale impartita dai giudici di merito nei confronti di una donna russa che si era allontanata dal tetto coniugale.

Secondo la Suprema corte, in particolare, la fattispecie contestata poteva dirsi integrata solo se e quando, in assenza di alcuna giustificazione, “il contegno del soggetto agente si traduca in un'effettiva sottrazione agli obblighi di assistenza materiale e morale nei confronti del coniuge «abbandonato»”. E di tale sottrazione, nella specie, non era stata data alcuna prova né nell'impugnata sentenza di appello, né in quella di primo grado.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Superbonus: chi non aderisce paga il compenso dell’amministratore

30/03/2026

Assegni familiari e maggiorazioni pensionistiche per l’anno 2026

30/03/2026

Terzo settore: chiarimenti del Ministero su libri sociali, governance e RUNTS

30/03/2026

Onlus, obbligo di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo

30/03/2026

POS-RT: chiarimenti su pagamenti differiti e attività fuori sede

30/03/2026

Minori in affidamento: pubblicata la legge sui registri nazionali

30/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy