L’acquisto con asta giudiziaria di un immobile abusivo trascina la sanatoria

Pubblicato il 12 ottobre 2013 La Cassazione, con sentenza n. 23140 depositata l’11 ottobre 2013, spiega che un immobile abusivo espropriato, per debiti del proprietario, può essere venduto forzatamente all’asta, purché il compratore venga avvisato che dovrà necessariamente provvedere alla sanatoria entro 120 giorni dal decreto di aggiudicazione.

L'articolo 46 del Testo unico edilizia (Dpr 380/2001), per cui sono nulli tutti i trasferimenti aventi a oggetto immobili abusivi costruiti dopo il 17 marzo 1985, presuppone un trasferimento di tipo commerciale, spiega la Corte. Dunque, nulla osta al trasferimento mediante vendita con asta giudiziaria, nell'ambito di una procedura esecutiva.

La sanatoria ex art 46 del Dpr 380/2001, chiesta dall’acquirente, è rilasciata secondo le norme vigenti all'epoca dell'asta, con doppia conformità.

Infine, si chiarisce che se nel bando non vi è l’informazione dell’abusività dell’immobile l'alienazione può generare un errore - aliud pro alio, una cosa per l'altra - essenziale sulla qualità del bene. In tal caso l’acquirente può chiedere l'annullamento della vendita.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Riordino della tassazione dei redditi dei terreni: primi chiarimenti

18/09/2025

ISCRO: come prepararsi alla scadenza del 31 ottobre

18/09/2025

Regole nuove sui redditi agricoli e fondiari

18/09/2025

Avviso 2/2025 Terzo Settore: al via i finanziamenti per progetti di rilevanza nazionale

18/09/2025

Contributo forfettario per negoziazioni paritetiche: presentazione delle richieste

18/09/2025

Polizze agricole: proroga termini PAI e SGR al 30 settembre 2025

18/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy