L’acquisto con asta giudiziaria di un immobile abusivo trascina la sanatoria

Pubblicato il 12 ottobre 2013 La Cassazione, con sentenza n. 23140 depositata l’11 ottobre 2013, spiega che un immobile abusivo espropriato, per debiti del proprietario, può essere venduto forzatamente all’asta, purché il compratore venga avvisato che dovrà necessariamente provvedere alla sanatoria entro 120 giorni dal decreto di aggiudicazione.

L'articolo 46 del Testo unico edilizia (Dpr 380/2001), per cui sono nulli tutti i trasferimenti aventi a oggetto immobili abusivi costruiti dopo il 17 marzo 1985, presuppone un trasferimento di tipo commerciale, spiega la Corte. Dunque, nulla osta al trasferimento mediante vendita con asta giudiziaria, nell'ambito di una procedura esecutiva.

La sanatoria ex art 46 del Dpr 380/2001, chiesta dall’acquirente, è rilasciata secondo le norme vigenti all'epoca dell'asta, con doppia conformità.

Infine, si chiarisce che se nel bando non vi è l’informazione dell’abusività dell’immobile l'alienazione può generare un errore - aliud pro alio, una cosa per l'altra - essenziale sulla qualità del bene. In tal caso l’acquirente può chiedere l'annullamento della vendita.
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