L’Agenzia spiega la definizione delle liti fiscali “minori”

Pubblicato il 25 ottobre 2011 Con la circolare n. 48 del 24 ottobre 2011, l’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla definizione delle liti pendenti al 1° maggio 2011 – il momento iniziale di pendenza è la notifica del ricorso - non superiori a 20mila euro (articolo 39 del Dl 98/2011), da realizzare con il versamento di un forfait (risoluzione 82/E/2011), a seconda dello step della lite, entro il 30 novembre 2011 e con il successivo, entro il 2 aprile 2012, invio della richiesta di definizione.

Ora manca solo il tassello della data a partire dalla quale si potrà trasmettere la domanda di definizione.

Si ribadisce che le liti risolvibili con la disciplina in oggetto sono quelle relative all’agenzia delle Entrate, non quelle relative all’Amministrazione finanziaria o ad altre amministrazioni pubbliche, e concernenti “atti impositivi” e di “irrogazione delle sanzioni”. A tal proposito, si precisa che non sono definibili le controversie relative al rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi e quelle sugli avvisi di liquidazione e i ruoli, oltre a quelle sull’omesso versamento dei tributi o legate ai condoni precedenti.

Altri chiarimenti in breve:

- non ha importanza il nome dell'atto ma se lo stesso contiene o no una vera e propria pretesa impositiva, pertanto non rientrano in tale possibilità di definizione gli atti che hanno una validità esclusivamente liquidatoria di quanto indicato nella dichiarazione del contribuente;

- non sono definibili le controversie relativamente alle quali si è formato giudicato nel periodo dal 1° maggio al 5 luglio 2011;

- è possibile scomputare le somme già versate in pendenza di giudizio.

Per le altre specifiche si rimanda al testo della circolare.


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