L’antiriciclaggio impone il database

Pubblicato il 16 aprile 2006

Il ministero dell’Economia, negli articoli 5, 6 e 7 del decreto 141/06, che entrerà in vigore il 22 aprile 2006, stabilisce che i liberi professionisti e le società di revisione obbligati all’identificazione della clientela ai fini dell’antiriciclaggio dovranno registrare e conservare in un archivio i dati raccolti a tali fini. L’inserimento in archivio dovrà avvenire entro 30 giorni dal reperimento dei dati e l’aggiornamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal momento in cui il professionista viene a conoscenza delle modifiche dei dati identificativi. L’archivio, che sarà unico per ogni professionista e dovrà garantire la storicità delle informazioni, conterrà: i dati identificativi del cliente e del soggetto per il quale opera; l’attività lavorativa del cliente e della persona per conto della quale agisce; la data dell’identificazione; la descrizione della tipologia della prestazione professionale fornita, in base alla tabella nell’allegato A del provvedimento Uic del 24 febbraio 2006; il valore oggetto della prestazione professionale. Nell’articolo sono offerti i dettagli sul contenuto, sulla modalità della registrazione e sulla forma dell’archivio.   

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Sicurezza sul lavoro: è contrattuale la responsabilità ex art. 2087

26/09/2025

Omissioni contributive: meno sanzioni, più entrate per lo Stato

26/09/2025

Valutazione delle rimanenze di magazzino

26/09/2025

CPB 2025-2026: nuove Faq su esclusioni, ISA e cessione di ramo d’azienda

26/09/2025

Assonime: criteri per qualificazione delle PMI in caso di mutamenti dimensionali

26/09/2025

Scadenza LIPE 2° trimestre 2025 entro il 30 settembre

26/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy