Lastrico solare. Condominio custode anche se non proprietario

Pubblicato il 17 dicembre 2015

In materia di condominio di edifici, il lastrico solare, anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini, svolge la funzione di copertura del fabbricato.

Ne consegue che l’obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione grava su tutti i condomini, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all’articolo 1126 del Codice civile, salvo che non derivi da fatto imputabile soltanto al condomino a cui sia attribuito in uso esclusivo o che ne sia l’esclusivo proprietario.

Danni a terzi per difetto di manutenzione a carico del condominio

Alla luce di ciò, il condominio, in quanto custode ex articolo 2051 del Codice civile, in persona dell’amministratore, che rappresenta tutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario del lastrico o colui che ne ha l’uso esclusivo, risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare.

A tale fine, i criteri di ripartizione delle spese necessarie non incidono sulla legittimazione del condominio nella sua interezza e del suo amministratore, “comunque tenuto a provvedere alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio ai sensi dell’articolo 1130 C.c.”.

E’ quanto ribadito dalla Seconda sezione civile di Cassazione, nel testo della sentenza n. 25288 depositata il 16 dicembre 2015.

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