L'atto non è nullo se manca il codice fiscale

Pubblicato il 30 aprile 2010
Il giudice unico del Tribunale di Varese, con ordinanza pronunciata lo scorso 16 aprile, è intervenuto per chiarire la portata del nuovo incombente, introdotto dal Decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, dell'inserimento, negli atti processuali, del codice fiscale dell'attore, del convenuto, e, in particolare, del difensore  (articolo 125, comma I, Codice di procedura civile).

In base a quanto si legge nel testo della decisione, l’omessa indicazione del codice fiscale non costituisce una ipotesi di nullità non potendo, in primo luogo, essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo qualora detta nullità non sia espressamente comminata dalla legge; in secondo luogo, anche perché il raggiungimento dello scopo, comunque, preclude l’insorgere della patologia invalidante. Ne consegue che “in caso di omessa indicazione del codice fiscale, delle parti, di chi li rappresenta o assiste oppure dei difensori, il giudice non deve pronunciare la nullità dell’atto ma può, tutt’al più, sollecitare una condotta che vada a rimuovere l’irregolarità”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

ISA 2024: approvate le modifiche

05/05/2025

Lavoro sportivo: pubblicato il terzo aggiornamento del mansionario

05/05/2025

Coniuge superstite e IMU: quando si è soggetti passivi d’imposta

05/05/2025

Aggressioni a docenti: maggiori tutele per il personale scolastico

05/05/2025

Dichiarazioni dei Redditi 2025: ok software per compilazione e controllo

05/05/2025

Politiche in favore delle persone anziane: via libera al decreto correttivo

05/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy