Lavori di pubblica utilità anche fuori dalla provincia dove risiede il condannato

Pubblicato il 06 luglio 2013 Con sentenza n. 179 depositata il 5 luglio 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 54, comma 3, del Decreto legislativo n. 274/2000 contenente “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468”, nella parte in cui non prevede che, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità fuori dall'ambito della provincia in cui risiede.

Il vincolo di territorialità – secondo la Consulta – sarebbe palesemente irragionevole, potendo pregiudicare le esigenze, costituzionalmente tutelate, di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

Appalti, Anac aggiorna il Bando tipo n. 1/2023

09/05/2025

Bonus Giovani under 35: esonero ristretto per le assunzioni nella Zes Unica

09/05/2025

CU 2025: regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy