L'azienda che chiede il concordato può partecipare alla gara se fornisce la documentazione di conformità

Pubblicato il 14 gennaio 2014 Inibire all'impresa di partecipare alle gare per affidamento dei pubblici contratti nelle more tra il deposito della domanda e l'ammissione al concordato preventivo confligge palesemente con la finalità delle disposizioni vigenti volte a preservare la capacità dell'impresa a soddisfare al meglio i creditori attraverso l'acquisizione di nuovi appalti.

Ed invero, deve affermarsi la possibilità dell'azienda in crisi che abbia chiesto l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di concorrere alle gare e di acquisire le relative commesse, qualora la stessa sia in grado di fornire, nel caso risulti aggiudicataria, ma comunque entro il momento dell'aggiudicazione definitiva, la documentazione di conformità del piano ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 186-bis, comma 4 della Legge fallimentare e sempre che un'altra impresa le fornisca i requisiti e assicuri le risorse per eseguire l'appalto.

E' quanto precisato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 6272 del 27 dicembre 2013.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Videofonografici - Ipotesi di accordo del 14/04/2025

30/04/2025

Videofonografici - Nuovi minimi e una tantum

30/04/2025

Riforma magistratura onoraria: la legge entra in vigore

30/04/2025

Countdown per i somministrati al 30 giugno 2025: cosa cambia

30/04/2025

CCNL Energia e petrolio - Ipotesi di accordo del 16/04/2025

30/04/2025

Energia e petrolio - Nuovi minimi e altre novità

30/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy