Le clausole di gradimento non valgono per i vizi taciuti

Pubblicato il 23 settembre 2013 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 19806 del 28 agosto 2013 – in materia di accordo di locazione, le clausole contrattuali di gradimento del bene e di accollo da parte del conduttore di ogni onere di adattamento del bene all'uso pattuito, non operano quando i vizi definitivamente riscontrati nel bene oggetto di locazione sono tali da renderlo inidoneo a quell'uso. Il patto con cui si limita o si esclude la responsabilità del locatore per i vizi della cosa – continua la Corte - “non ha effetto se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore o se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa”.  

Nella vicenda in esame, i giudici di legittimità hanno escluso che il proprietario di un immobile potesse fare appello alle clausole di gradimento presenti nel contratto di locazione stipulato con il conduttore per limitare la propria responsabilità in considerazione dell'occlusione dello scarico del bagno e dell'inutilizzabilità dei servizi igienici, dallo stesso taciuti al momento della stipula del contratto medesimo.
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