Le norme sul condono confliggenti con l’ordinamento comunitario vanno disapplicate d’ufficio

Pubblicato il 24 maggio 2012 Con la sentenza n. 8110 del 23 maggio 2012, la Corte di cassazione ha disposto, in accoglimento ad un ricorso del Fisco, la disapplicazione d’ufficio, per contrasto con le disposizioni comunitarie, delle norme sul condono Iva nell’ambito di una controversia in cui il contribuente non aveva pagato l’ultima rata del beneficio allo stesso concesso.

Secondo i giudici di Cassazione, in particolare, l'articolo 9-bis della Legge n. 289/02, consentendo di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento del tributo, comporterebbe una rinuncia definitiva del Fisco alla riscossione di un credito già accertato di per sé illegittima, per come anche ricordato dalla stessa Corte di giustizia europea nel testo di una sentenza con cui l'Italia era stata sanzionata per mancata applicazione delle norme contenute nella Direttiva Cee n. 388/1977.

E “la disapplicazione del diritto nazionale confliggente con le norme del diritto comunitario cogente” – precisa la Suprema corte - può essere “operata, pure d'ufficio, anche nel presente giudizio di legittimità, onde assicurare la piena applicazione delle norme comunitarie aventi un rango preminente rispetto a quelle del singoli stati membri”.

Detta pronuncia – conclude la Corte - va estesa a qualsiasi misura nazionale con la quale lo stato rinunci in via generale, o in modo indiscriminato, “all'accertamento e/o alla riscossione di tutto o parte dell'imposta dovuta, oltre che delle sanzioni per la relativa violazione, trattandosi di misure ai carattere dissuasivo e repressivo, la cui funzione è quella di determinare al corretto adempimento di un obbligo nascente dal diritto comunitario”.
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