Legale rappresentante non automaticamente responsabile dell'infortunio sul lavoro

Pubblicato il 30 luglio 2014 Con sentenza n. 33417 del 29 luglio 2014, la Corte di cassazione ha annullato, senza rinvio, la decisione con cui i giudici di merito avevano condannato il legale rappresentante di una società cooperativa per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro in conseguenza delle lesioni personali gravi subite da un dipendente che era scivolato da una scala durante l'orario di lavoro.

Nel testo della pronuncia, la Suprema corte ha ricordato che l'amministratore e legale rappresentante di una società, specie se di ampie dimensioni, non può essere, solo perché riveste detta carica, automaticamente ritenuto penalmente responsabile di ogni violazione degli obblighi antinfortunistici quando per l'assolvimento degli stessi, per il rispetto delle cautele e delle misure approntate abbia specificamente investito dei preposti, che sono perciò tenuti a far osservare le regole di condotta all'uopo imposte.

Nel caso in esame, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la specifica violazione della regola di condotta fosse correlata a un comportamento legato a contingenze occasionali del processo produttivo la cui tempestiva ricognizione, date le ampie dimensioni dell'azienda, non poteva pretendersi dal legale rappresentante rimanendo, per contro, piuttosto affidata alla concreta, prossima e settoriale opera di vigilanza demandata ai capi-reparto.

Vigilanza in capo al preposto anche senza delega formale

Ed anche se, nella specie, non sussisteva una delega formale circa il trasferimento dei compiti specifici di vigilanza in capo alla figura preposta, non poteva dubitarsi che il comportamento doveroso di assicurarsi che l'utilizzo degli attrezzi di lavoro avvenisse in modo conforme alle prescrizioni della casa produttrice della scala rientrasse tra i compiti propri del preposto al singolo reparto e ciò senza “richiedere alcun impegno di spesa né il dispiegamento di poteri organizzativi esorbitanti quelli che possono ritenersi impliciti nella stessa articolazione in reparti e nel correlato organigramma”.
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