Legge Pinto: domanda di indennizzo solo una volta terminato il procedimento di cui si voglia contestare la durata

Pubblicato il 16 luglio 2012 Le novità del Decreto Sviluppo n. 83/12 che interessano il procedimento per la richiesta dell’indennizzo ai sensi della Legge Pinto, prevedono il venir meno della possibilità di avanzare la domanda di riparazione nel corso del procedimento contestato. Ed infatti, quest’ultima potrà essere proposta solo una volta emessa la decisione definitiva della causa ed entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

Questa e le ulteriori modifiche – durata ragionevole del processo in sei anni e procedimento similare al monitorio – diverranno operative a partire dai ricorsi depositati dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, attualmente all’esame della Camera dei deputati.

Per quel che riguarda la legittimazione passiva, il decreto individua nel ministero della Giustizia il soggetto nei cui confronti esperire il procedimento per le cause provenienti dal giudice ordinario; per i procedimenti del giudice militare occorre fare riferimento al ministro della Difesa mentre in tutti gli altri casi al ministro dell'Economia.

Tra le altre novità procedurali, si segnala il venir meno della possibilità, per le parti, di chiedere alla Corte di disporre l'acquisizione degli atti e dei documenti del procedimento per il quale si assume la durata non ragionevole; e così, il ricorrente, sarà tenuto a depositare, in copia autentica, gli atti relativi al procedimento di cui vorrà contestare la durata.
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