Legge su mercato e concorrenza, in Gazzetta

Pubblicato il 21 agosto 2017

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, per entrare in vigore il 29 agosto, la Legge n. 124 del 4 agosto 2017,cosiddetta "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".

Oltre alle rilevanti novità in tema di servizi professionali, energia, comunicazioni, farmacie, trasporti e turismo, le nuove disposizioni intervengono a disciplinare il contratto di locazione finanziaria nonché a modificare il Codice delle assicurazioni private.

Locazione finanziaria

Nel dettaglio, il contratto di leasing finanziario viene definito come l’accordo con cui la banca o l'intermediario si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto.

Alla scadenza di quest’ultimo, l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito oppure, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

Nelle nuove disposizione viene espressamente specificato come costituisca grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o di due canoni trimestrali anche non consecutivi o di un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o di un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.

Assicurazioni

Sul fronte delle assicurazioni si segnalano novità per quanto riguarda l’archivio informatico dei sinistri, la previsione di sconti obbligatori per l’istallazione di scatole nere, la tabella unica nazionale per il calcolo del risarcimento delle macro lesioni.

Le “scatole nere”, in particolare, vengono ad assumere una particolare valenza probatoria in quanto, nei casi in cui uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulti dotato delle medesime, le relative risultanze formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono. Questo salvo che la parte contro la quale le risultanze sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo.

Identificazione testimoni

Di rilievo, tra le altre novità, che nelle ipotesi di incidenti con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni debba risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato.

In mancanza, l’indicazione testimoniale deve essere richiesta dall’assicurazione con espresso avviso delle conseguenze processuali della mancata risposta, consistenti nell’inammissibilità delle testimonianze medesime che non risultino acquisite, ad eccezione, però, del caso in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della tempestiva identificazione dei testi.

Tabella unica per danno non patrimoniale

Di particolare importanza è, a seguire, la previsione secondo cui per il danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità sarà predisposta una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica delle menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti, nonché del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità. Detta tabella dovrà essere adottata con decreto del Presidente della Repubblica entro centoventi giorni e sarà applicabile ai sinistri e agli eventi verificatisi dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto.

Regolamentata anche la liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità con previsione della predisposizione, sempre con decreto del Presidente della Repubblica, di una specifica tabella delle menomazioni dell’integrità psico-fisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.

Servizi professionali

Per quel che concerne i servizi professionali, oltre all’obbligo di preventivo scritto per tutti i professionisti, si rammenta che le nuove norme intervengono in materia di società tra avvocati prevedendo che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito a società di persone, di capitali o a cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo, la cui compagine societaria sia formata secondo la regola secondo cui i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni.

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