Legittima la clausola statutaria che non computa le astensioni nel quorum deliberativo

Pubblicato il 19 settembre 2013 Il Consiglio notarile di Milano ha emanato tre nuove massime, le nn. 133, 134 e 135, in materia di quorum deliberativi nelle assemblee societarie e consigli di amministrazione di Spa e Srl con particolare riferimento al computo delle astensioni di voto dei soci.

In particolare, con la massima n. 133, riguardante le società per azioni, viene affermata la legittimità di prevedere, nel relativo statuto societario, che nel calcolo del quorum deliberativo dell'assemblea ordinaria, sia nella prima che nelle successive convocazioni, non si tenga conto del voto di astensione volontaria del socio, anche al di fuori, quindi, dell'ipotesi dell'astensione per conflitto d'interessi.

Parallelamente, la massima n. 134 si occupa di società a responsabilità limitata, affermando, anche in questo caso, la possibilità che, per previsione statutaria, nel calcolo del quorum deliberativo dell'assemblea non si debba tener conto del voto di astensione del socio, fatti salvi i casi in cui la legge prescriva quorum deliberativi minimi inderogabili rapportati ad aliquote del capitale sociale.

Nel testo della massima n. 135, infine, viene sancito che nello statuto delle Spa e delle Srl è legittimo prevedere che non si debba tener conto delle astensioni di voto anche nel computo del quorum deliberativo del consiglio di amministrazione.
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