Autoliquidazione INAIL 2025/2026: premi ridotti con riserva di conguaglio
Pubblicato il 22 gennaio 2026
In questo articolo:
- Quadro regolatorio di riferimento: novità del decreto sicurezza
- Oscillazione per andamento infortunistico favorevole: revisione delle aliquote
- Nuove aliquote “bonus” provvisorie: Tabella A
- Applicazione provvisoria delle nuove aliquote per l’autoliquidazione 2025/2026
- Riserva di richiesta dei maggiori premi
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Con la circolare n. 3 del 20 gennaio 2026, l’INAIL fornisce le istruzioni operative per l’applicazione in via provvisoria, a decorrere dal 1° gennaio 2026, delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico favorevole, in occasione dell’autoliquidazione 2025/2026.
La circolare si colloca in un contesto normativo in evoluzione e risponde all’esigenza di garantire tempestività, certezza applicativa e tutela delle aziende virtuose, consentendo loro di beneficiare fin da subito delle riduzioni di premio previste, pur in attesa del completamento del quadro regolamentare.
Quadro regolatorio di riferimento: novità del decreto sicurezza
Il Consiglio di amministrazione dell’INAIL, con la deliberazione 21 luglio 2025, n. 146, ha aggiornato le aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole previste dall’articolo 20 delle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019.
Successivamente il cd. decreto sicurezza sul lavoro (decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198), all’articolo 1, comma 1, ha autorizzato l’INAIL a procedere alla revisione delle aliquote di oscillazione in bonus, con l’obiettivo di incentivare la riduzione degli infortuni nei luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria. Il legislatore ha tuttavia demandato l’attuazione della revisione a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Il medesimo articolo 1, comma 4, ha inoltre previsto l’esclusione dal riconoscimento del bonus delle aziende che abbiano riportato, negli ultimi due anni, sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, demandando a un ulteriore decreto interministeriale la definizione delle modalità attuative.
Considerati i ristretti tempi tecnici dell’autoliquidazione 2025/2026 e al fine di non penalizzare le aziende che potrebbero beneficiare di una riduzione del premio già a partire dal mese di febbraio 2026, nelle more dell’adozione dei decreti attuativi, il Presidente dell’INAIL, con la deliberazione 10 novembre 2025, n. 17, successivamente ratificata dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 19 novembre 2025, n. 186, ha autorizzato l’applicazione in via provvisoria delle nuove aliquote di oscillazione del tasso previste dalla citata deliberazione n. 146/2025, ai fini della determinazione del tasso applicabile per l’anno 2026 nell’ambito dell’autoliquidazione 2025/2026.
In tale contesto, l’Istruzione operativa del 10 dicembre 2025 ha fornito le prime indicazioni applicative, riservandosi di emanare eventuali ulteriori chiarimenti con apposita successiva circolare
Acquisito il preventivo parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INAIL ha quindi fornito ulteriori indicazioni operative con la circolare in commento,
Oscillazione per andamento infortunistico favorevole: revisione delle aliquote
Come evidenziato nella circolare n. 3 del 20 gennaio 2026, il Consiglio di amministrazione dell’Istituto, con la delibera n. 146 del 21 luglio 2025, ha approvato una nuova Tabella A “Bonus” prevista dall’articolo 20 delle Modalità di applicazione delle Tariffe 2019.
La revisione delle aliquote persegue l’obiettivo di:
- incentivare la riduzione degli infortuni sul lavoro;
- premiare i datori di lavoro con andamento infortunistico favorevole;
- garantire il rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.
Le nuove aliquote di riduzione sono differenziate in funzione:
- del numero di lavoratori-anno del triennio (N);
- del valore dell’Indice Sintetico di Andamento Rischio (ISAR).
Nuove aliquote “bonus” provvisorie: Tabella A
La circolare INAIL n. 3/2026 riporta integralmente la nuova Tabella A – Bonus, applicabile dal 1° gennaio 2026, che prevede riduzioni del tasso medio fino al 37% per le aziende con oltre 100 lavoratori-anno e con ISAR pari a -1.
In sintesi:
- per aziende con N ≤ 50, la riduzione varia dal 14% al 28% (precedentemente dal 7% al 21%);
- per aziende con 50 < N ≤ 100, la riduzione va dal 15% al 31% (precedentemente dall’8% al 24%);
- per aziende con N > 100, la riduzione oscilla tra il 17% e il 37% (precedentemente dal 10% al 30%).
L’INAIL inoltre fa presente che l’aliquota di oscillazione in riduzione di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 20, nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT), è stata fissata nella misura fissa del 13% (anziché del 5%).
Restano invariate le aliquote in incremento del tasso medio di tariffa in caso di andamento infortunistico sfavorevole (“Malus”), previste dalla Tabella B del citato articolo 20.
Infine, per quanto riguarda i parametri del sistema di oscillazione per andamento infortunistico di cui all’articolo 21, comma 2, delle Modalità di applicazione delle tariffe 2019, con la delibera del Consiglio di amministrazione Inail 16 settembre 2024, n. 99 sono stati confermati per il triennio 2025/2027 i valori degli Indici di Sinistrosità Medi (ISM) per voce di tariffa di ciascuna gestione tariffaria, il valore delle Giornate Lavorative Equivalenti per Grado (GLEG) e il livello del limite minimo di significatività per ogni voce di tariffa di ciascuna gestione tariffaria, nella misura già determinata per il triennio 2022/2024.
Applicazione provvisoria delle nuove aliquote per l’autoliquidazione 2025/2026
Considerati i ristretti tempi tecnici dell’autoliquidazione, l’INAIL ha ritenuto necessario procedere all’applicazione provvisoria delle nuove aliquote già a partire dall’autoliquidazione 2025/2026.
Come chiarito nella circolare INAIL n. 3/2026, tale applicazione provvisoria è stata autorizzata dalla delibera presidenziale n. 17 del 10 novembre 2025, successivamente ratificata dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 186 del 19 novembre 2025.
Riserva di richiesta dei maggiori premi
L’INAIL applica le nuove aliquote con espressa riserva di richiedere eventuali maggiori premi dovuti in due specifiche ipotesi:
- mancata adozione o diversa formulazione del decreto interministeriale attuativo previsto dall’articolo 1, comma 3, del d.l. n. 159/2025;
- accertamento che il datore di lavoro abbia riportato, nei due anni precedenti, sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro, secondo le modalità che saranno definite dal decreto attuativo previsto dal comma 4 del medesimo articolo 1.
Tali riserve sono esplicitamente indicate nelle comunicazioni del tasso applicabile per l’anno 2026.
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