Legittima la prova contraria al redditometro basata sul contributo dei conviventi

Pubblicato il 15 febbraio 2010

Con sentenza n. 376/09 la Ctr Campania accoglie il ricorso di un socio di una società di capitali contro un avviso di accertamento basato sulla mancanza di riscontro tra il finanziamento operato dall’accertato verso la società e il reddito, anche degli anni precedenti, dello stesso (che all’epoca conviveva con i genitori). È ammessa, spiegano i giudici che hanno annullato l’avviso, la prova contraria al redditometro che fa riferimento al reddito dei familiari conviventi senza la dimostrazione, con assegni o movimentazioni bancarie, del passaggio di denaro dal convivente all’accertato.

Nella sentenza si ricorda che sia la Cassazione, con sentenza n. 6813/09, sia la stessa Amministrazione finanziaria, con circolare 49/E/2007, contengono la regola spiegata. In particolare, nella circolare delle Entrate si legge che è opportuno per procedere con l’accertamento sintetico “valutare, in particolare, i redditi imponibili dichiarati anche per gli anni precedenti i periodi d’imposta oggetto di controllo, nonché gli elementi contabili desumibili dagli atti registrati (ad esempio, negozi di disinvestimento patrimoniale nella qualità di dante causa, successione ereditaria, donazione di denaro, ecc.) stipulati anche dal coniuge e dagli altri familiari, che possono aver contribuito alle spese-indice di capacità contributiva”.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Modello 770/2025: guida alle novità

11/09/2025

Privacy: illecita la conservazione delle email di un docente non più in servizio

11/09/2025

Ricerca e sviluppo: distinzione fra credito “non spettante” e “inesistente”

11/09/2025

770/2025: ritenute, compensazioni e crediti nei quadri ST, SV e SX

11/09/2025

Credito d’imposta R&S: inapplicabilità del Manuale di Frascati

11/09/2025

CPB 2025-2026: scadenza e nuovi codici Ateco

11/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy