Legittima la prova contraria al redditometro basata sul contributo dei conviventi

Pubblicato il 15 febbraio 2010

Con sentenza n. 376/09 la Ctr Campania accoglie il ricorso di un socio di una società di capitali contro un avviso di accertamento basato sulla mancanza di riscontro tra il finanziamento operato dall’accertato verso la società e il reddito, anche degli anni precedenti, dello stesso (che all’epoca conviveva con i genitori). È ammessa, spiegano i giudici che hanno annullato l’avviso, la prova contraria al redditometro che fa riferimento al reddito dei familiari conviventi senza la dimostrazione, con assegni o movimentazioni bancarie, del passaggio di denaro dal convivente all’accertato.

Nella sentenza si ricorda che sia la Cassazione, con sentenza n. 6813/09, sia la stessa Amministrazione finanziaria, con circolare 49/E/2007, contengono la regola spiegata. In particolare, nella circolare delle Entrate si legge che è opportuno per procedere con l’accertamento sintetico “valutare, in particolare, i redditi imponibili dichiarati anche per gli anni precedenti i periodi d’imposta oggetto di controllo, nonché gli elementi contabili desumibili dagli atti registrati (ad esempio, negozi di disinvestimento patrimoniale nella qualità di dante causa, successione ereditaria, donazione di denaro, ecc.) stipulati anche dal coniuge e dagli altri familiari, che possono aver contribuito alle spese-indice di capacità contributiva”.

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