Legittimazione definitiva per i contratti di cessione delle volumetrie

Pubblicato il 24 agosto 2011 L’articolo 5, comma 3, del Decreto Sviluppo (n. 70 del 2011) ha reso legittima, sotto il profilo civilistico, la cessione delle cosiddette cubature o volumetrie, sancendo, in particolare, la trascrivibilità, nei registri immobiliari, dei contratti che trasferiscono questi diritti edificatori “comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti strumenti di pianificazione territoriale, nonché nelle convenzioni urbanistiche a essi relative”.

La pianificazione urbanistica potrà quindi essere concretamente impostata sul principio della cosiddetta "perequazione”, ai sensi della quale si ha il conferimento, ad ogni metro quadrato di territorio comunale, senza distinzioni, di un indice volumetrico standard liberamente cedibile da parte del proprietario del fondo destinato a non essere edificato in favore del proprietario con permesso di costruire.

Dal punto di vista fiscale, si pone la questione del regime applicabile a tale tipo di contratti. Sembra percorribile l’interpretazione secondo cui la cessione dei diritti volumetrici vada equiparata a quella di area edificabile.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Occhiali industria - Segnalazione refuso minimi retributivi

10/02/2026

Appalti: niente aggiudicazione senza motivazione chiara sui punteggi

10/02/2026

Rottamazione dei veicoli fuori uso con fermo amministrativo: le novità

10/02/2026

Contributi minimi Cassa Forense 2026: scadenze e pagamenti

10/02/2026

Comunità energetiche rinnovabili: trattenute sugli incentivi GSE fuori campo IVA

10/02/2026

ZES Unica agricola: ok al tax credit anche con reddito catastale

10/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy